Cassazione Penale, Sentenza n. 31282/2022 del 22/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro della somma di euro 27.000 disposto dal PM nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 640-bis c.p. Il ricorrente, tramite difesa, censura la motivazione del Tribunale del riesame perché avrebbe omesso di valutare adeguatamente la perizia e il decreto di omologa depositati dalla difesa, dai quali emergerebbe che il ricorrente è invalido all'80% (circostanza che, secondo la difesa, escluderebbe la commissione della frode). Inoltre si eccepisce che la somma in contanti fosse nella casa condivisa con la moglie e quindi non necessariamente riconducibile al solo ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza sia in sostanza un'impugnazione del giudizio di merito e della valutazione della prova (logicità e completezza della motivazione), materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di diritto o carenza radicale della motivazione. Il Tribunale del riesame aveva fornito argomentazione sufficiente riferendosi agli atti delle indagini e alle osservazioni della polizia giudiziaria (che avevano rilevato autonomie funzionali dell'indagato), sicché non sussiste un vizio motivazionale tale da rendere l'atto inesistente o privo dei requisiti minimi. La Corte ha inoltre osservato che la questione della riferibilità della somma alla moglie attiene a fatti non dedotti nel riesame e dunque non poteva essere valutata in Cassazione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Norma penale che disciplina la frode in commercio; il sequestro è stato disposto in relazione al fumus del reato contestato (presunzione della riconducibilità del profitto al reato in sede cautelare)
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura: attiene ai provvedimenti del giudice per le indagini preliminari e ai relativi rimedi; la Cassazione ha ritenuto che la doglianza formulata come violazione di legge in realtà attenga alla valutazione di merito e della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la sanzione pecuniaria per il ricorrente in caso di ricorso inammissibile, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a versare euro 3.000
giurisprudenza di legittimità (Sez. Un.)
Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008
Principi richiamati sulla nozione di 'violazione di legge' per i ricorsi contro provvedimenti cautelari e sulla necessità che il vizio consista in errores in iudicando/procedendo o in una motivazione radicalmente carente
Corte Costituzionale, n. 186/2000 (richiamata)
Richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa che possono giustificare l'applicazione delle ammende in caso di ricorso infondato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge: non è sede per rinnovare la valutazione del merito o della valutazione delle prove, salvo che emerga un vizio giuridico o una motivazione radicalmente carente.
- Le censure che impugnano la logica o la completezza della motivazione sono ammissibili in Cassazione solo se dimostrano che la motivazione è del tutto assente o priva dei minimi requisiti di coerenza e ragionevolezza; semplici richieste di rivalutazione probatoria sono inammissibili.
- Documenti o perizie sopravvenute depositate dopo le decisioni di merito non possono essere valutati in sede di legittimità se la loro valutazione impone accertamenti di fatto: tali elementi vanno prodotti e discussi nelle fasi di merito (giudice per le indagini preliminari o riesame).
- Quando la riferibilità di somme sequestrate è contestata per possibili titolarità compartecipate (es. coniuge convivente), la questione è di fatto e richiede specifici accertamenti istruttori; se non sollevata e sviluppata nelle fasi antecedenti, non può essere utilizzata per fondare un ricorso per cassazione.
- Il Tribunale del riesame deve motivare sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sugli elementi indicativi della riconducibilità del bene al reato; una motivazione che richiami risultanze investigative concrete (es. osservazioni della polizia giudiziaria) può essere ritenuta sufficiente in sede di legittimità salvo elementi contrari evidenziati nei motivi consentiti.
- Sussiste il rischio di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) quando il ricorso appare manifestamente infondato o rileva profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: bisogna valutare con attenzione la fondatezza giuridica prima di proporre ricorso in Cassazione.
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