Cassazione Penale, Sentenza n. 15098/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati relativi al traffico di cocaina (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, artt. 74, 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 e singole cessioni). I principali profili di doglianza erano: 1) vizio procedurale e violazione delle norme sugli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria estera (art. 234-bis e art. 270 c.p.p.), con denuncia dell'impossibilità per la difesa di accedere ai supporti originali e all'algoritmo usato per decrittare le chat SkyECC ottenute dalla Francia; 2) insufficienza e illogicità della motivazione circa la sussistenza della partecipazione ad associazione (mancanza di "affectio societatis", sporadicità dei contatti, irrilevanza dei 10 kg attribuiti rispetto ai 655 kg dell'organizzazione); 3) mancata valutazione delle esigenze cautelari alla luce del tempo intercorso (quasi quattro anni), dell'incensuratezza e della giovane età dell'indagato, nonché la qualificazione dei fatti come "droga parlata" in mancanza di sequestri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specificità rispetto alle argomentazioni già esaminate e rigettate dal Tribunale del riesame. La Corte ha richiamato e applicato i principi delle Sezioni Unite (sentenze n. 23755 e 23756 del 29/02/2024) secondo cui le comunicazioni già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera possono essere trasmesse e utilizzate in Italia senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salvo che dalla parte non siano allegati e provati fatti concreti da cui emergano violazioni di diritti fondamentali. La Corte ha ritenuto che le censure del ricorrente riproponessero argomenti già esaminati dal giudice del riesame senza apportare elementi nuovi e non superassero i principi di diritto consolidati. Ha quindi confermato la valutazione del Tribunale su: attendibilità delle chat SkyECC come fonti probatorie (anche senza accesso all'algoritmo salvo allegazioni specifiche), idoneità degli elementi a identificare Marando quale utilizzatore del dispositivo e acquirente stabile, sussistenza di elementi di associatività (organigramma, divisione dei ruoli, mezzi, abitualità delle cessioni) e permanenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 comma 3 c.p.p. per i reati associativi. Conseguentemente, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Norma che incrimina e disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari idonei a configurare la partecipazione all'associazione (organizzazione, ruoli, mezzi, abitualità delle cessioni).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80
Previsione dei reati-fine (acquisto e traffico di ingenti quantità, aggravanti); contestati al ricorrente singoli episodi di acquisto/cessione (capo 19) e rilevati come parte del complesso associativo.
codice di procedura penale, art. 234-bis
Richiamato nel motivo difensivo; la Corte ha precisato che la trasmissione in Italia di comunicazioni già acquisite e decrittate dall'Autorità estera non rientra nel campo applicativo dell'art. 234-bis ma nella disciplina della circolazione delle prove (artt. 238, 270 c.p.p.).
codice di procedura penale, art. 270
Richiamato dalla difesa in tema di acquisizione di atti esteri; la Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha affermato che l'acquisizione di comunicazioni già decrittate dall'autorità estera può avvenire senza preventiva autorizzazione del giudice italiano ma è comunque sindacabile se la parte allega violazioni dei diritti fondamentali.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Principio della presunzione relativa di necessità della custodia cautelare in carcere per il reato associativo in materia di stupefacenti: la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione e non superata dal tempo intercorso senza elementi nuovi.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha irrogato le relative sanzioni.
Sezioni Unite Corte di cassazione, sent. n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024
Interpretazione giurisprudenziale chiave: le comunicazioni ottenute e decrittate dall'autorità estera possono circolare e essere utilizzate in Italia nell'ambito degli artt. 238 e 270 c.p.p.; l'assenza di accesso agli algoritmi non determina automaticamente violazione dei diritti di difesa salvo allegazioni specifiche; l'utilizzabilità può essere esclusa solo se la parte allega e prova violazioni di diritti fondamentali.
Massime di principio
- Le intercettazioni e comunicazioni digitali già acquisite e decrittate da un'autorità straniera possono essere utilizzate in Italia senza preventiva autorizzazione del giudice italiano, salvo che la difesa alleghi e provi fatti concreti che dimostrino una violazione dei diritti fondamentali.
- L'impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di decrittazione non determina di per sé l'improcedibilità della prova digitale: occorrono allegazioni specifiche e concrete sul rischio di alterazione o sull'inaffidabilità dei dati.
- Per la configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è rilevante la valutazione complessiva di elementi come organizzazione, ruoli stabili, mezzi, abitualità e ripetitività delle operazioni: anche un periodo di osservazione breve può essere sufficiente se emergono indici di sistema collaudato.
- Il mero decorso del tempo tra i fatti contestati e l'adozione della misura cautelare ("tempo silente") non è di per sé idoneo a escludere le esigenze cautelari quando ricorra il profilo associativo: la presunzione di pericolosità ex art. 275 co. 3 c.p.p. può rimanere operativa salvo prova contraria non generica.
- In sede di cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: la riproposizione di doglianze già esaminate dal giudice del gravame senza elementi nuovi comporta l'inammissibilità del ricorso.
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