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Sentenza

Sentenza n. 2138/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600504

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta del docente e ordinato il pagamento del relativo importo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 302 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 20 marzo 2025 e passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dalla l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, ordinando all’amministrazione il pagamento di 3.000 euro mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino all’effettiva attribuzione e oltre le spese di lite. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 10 giugno 2025; era quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione, pur costituendosi, non ha dimostrato l’avvenuto adempimento né ha dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la Carta del docente e accreditandovi l’importo riconosciuto per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994 dalla maturazione del diritto sino all’effettiva attribuzione, nonché le spese di lite e gli accessori. È stato assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente e provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni, riferendo poi al Tribunale sugli adempimenti svolti. Le spese di lite, liquidate in 550 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • l. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del diritto alla Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine era decorso dalla notificazione della sentenza all’amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Gli interessi o la rivalutazione devono essere riconosciuti dalla data di maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione dell’importo.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese di lite in favore dei difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale base della distrazione delle spese di lite in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato contenente una condanna pecuniaria dell’amministrazione non sia stata eseguita, purché siano state rispettate le formalità di notificazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle pubbliche amministrazioni.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione che non dimostri l’avvenuto pagamento né deduca fatti modificativi o estintivi del credito non può sottrarsi all’esecuzione del giudicato, che deve essere attuato integralmente secondo il contenuto della pronuncia.
  • Quando il giudicato riconosce il diritto all’attribuzione di un beneficio amministrativo di valore economico, l’amministrazione deve procedere sia all’attribuzione materiale del beneficio sia all’accredito dell’importo spettante, comprensivo degli interessi o della rivalutazione dovuti fino all’effettivo adempimento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione; il commissario si attiva su istanza della parte dopo la scadenza del termine assegnato.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente e possono essere liquidate, in assenza di particolare complessità, facendo riferimento analogico ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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