Sentenza del 10/06/2016 n. 3492 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - SOCIETÀ ESTINTA - Accertamento ai soci - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi relativi all'anno d'imposta 2008. L'Ufficio contestava alla società una plusvalenza imponibile e la conseguente attribuzione pro quota del reddito ai soci ai sensi dell'art. 5 del TUIR. Sosteneva inoltre che la rivalutazione fiscale del bene non fosse valida per l'omessa compilazione del quadro RY, la mancata produzione di alcuni registri e prospetti e altre irregolarità contabili. I resistenti eccepivano, tra l'altro, l'invalidità degli atti perché la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima dell'accertamento e perché gli avvisi ai soci richiamavano soltanto l'accertamento intestato alla società estinta.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento degli avvisi. La cancellazione della società, avvenuta il 22 settembre 2008, aveva determinato la sua estinzione, cosicché l'avviso notificato alla società nel 2015 era nullo. Sebbene i debiti della società estinta possano trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio, gli atti rivolti a questi ultimi devono contenere una motivazione rafforzata, indicando sia i presupposti della pretesa sia le ragioni specifiche della responsabilità fiscale del singolo socio o liquidatore. Poiché gli avvisi ai soci contenevano soltanto un richiamo all'atto nullo emesso contro la società, sono stati annullati. Anche nel merito, la Commissione ha ritenuto valida la rivalutazione fiscale, considerando sufficiente la documentazione prodotta e il pagamento dell'imposta sostitutiva; l'omessa compilazione del quadro RY non era di per sé idonea a far perdere il beneficio. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile, come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6/2003
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società con efficacia costitutiva per le cancellazioni successive all'entrata in vigore della riforma.
Per le società cancellate dopo il 1° gennaio 2004, la cancellazione produce immediatamente l'estinzione dell'ente. Gli atti impositivi successivi non possono quindi essere validamente intestati alla società estinta.
Art. 110 c.p.c.
L'estinzione della società è assimilabile, sul piano processuale, alla morte della persona fisica: i successori subentrano nella legittimazione processuale, con necessità di coinvolgere i soggetti interessati.
Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
L'atto di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Quando l'Amministrazione trasferisce ai soci la pretesa tributaria della società estinta, occorre una motivazione rafforzata che spieghi la responsabilità fiscale del singolo destinatario.
Art. 5 del TUIR
Il reddito prodotto da una società di persone è imputato ai soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione. Tale imputazione non esonera però l'Amministrazione dall'indicare adeguatamente, negli atti rivolti ai soci di una società estinta, il fondamento della loro responsabilità.
Art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
È stato richiamato quale base dell'accertamento parziale del reddito d'impresa e della plusvalenza attribuita alla società e ai soci.
Art. 1, commi 460-476, legge n. 266/2005
La disciplina consente la rivalutazione fiscale dei beni d'impresa mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva e il rispetto degli adempimenti previsti. Nel caso concreto, la Commissione ha ritenuto che la documentazione e il pagamento effettuato fossero sufficienti e che la mancata compilazione del quadro RY non comportasse automaticamente la perdita del beneficio.
Art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
È stato invocato dai contribuenti con riferimento alla decadenza dal potere di accertamento, ma la Commissione ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi dopo aver accolto le eccezioni relative alla validità degli atti.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, se la cancellazione è successiva al 1° gennaio 2004, l'Amministrazione non può notificare validamente l'accertamento alla società estinta.
- L'estinzione della società non elimina necessariamente i debiti fiscali: questi possono trasferirsi ai soci, ma l'Amministrazione deve notificare atti autonomamente motivati nei loro confronti.
- Il semplice richiamo all'accertamento intestato alla società estinta non è sufficiente. L'atto rivolto al socio deve spiegare perché proprio quel socio sia responsabile e in quale misura.
- La validità formale dell'accertamento e la responsabilità del socio sono questioni distinte dalla fondatezza sostanziale della pretesa tributaria: un atto può essere annullato per carenza di motivazione anche se l'Ufficio ritiene esistente il debito.
- Nella disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, l'omissione di un adempimento dichiarativo non comporta automaticamente la perdita del beneficio se il contribuente dimostra il possesso dei requisiti sostanziali, la rivalutazione e il pagamento dell'imposta sostitutiva.
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