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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35688/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva (relativamente alla somma di €2.497,28) nella sua qualità di legale rappresentante della società "Sercarni" s.r.l., deducendo: (1) vizio di motivazione e violazione di legge riguardo alla penale responsabilità e all'accertamento dell'elemento soggettivo, lamentando che la condanna si fondava solo sull'assenza di giustificazione della destinazione delle somme; (2) mancata riqualificazione del fatto in bancarotta semplice; (3) vizio di motivazione circa la disapplicazione della recidiva e la mancata verifica della relazione qualificata tra precedenti e fatto; (4) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata valutazione della richiesta di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi come infondati o generici, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, la prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni non rinvenuti; ha altresì precisato che il reato è a dolo generico e che non è richiesta la prova del danno effettivo ai creditori. Quanto al quarto motivo, la Cassazione lo ha ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha motivato specificamente sulla richiesta di sospensione condizionale della pena ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.; perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a tale punto e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello per nuovo esame e motivata valutazione circa la concessione o meno del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Riferimento alle pene accessorie previste dalla legge fallimentare; la Corte d'appello aveva ridotto la loro durata a due anni. La norma è richiamata in relazione al trattamento sanzionatorio accessorio alla condanna per bancarotta.

  • art. 219 legge fallimentare

    Il richiamo riguarda l'attenuante prevista dall'ultima comma dell'articolo; la Corte ha riconosciuto l'attenuante (art. 219 ultimo comma) prevalente sulla recidiva ai fini del calcolo della pena.

  • art. 163 cod. pen.

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte di Cassazione ha rilevato l'obbligo per il giudice di motivare espressamente la decisione di concedere o negare tale beneficio quando è stato richiesto.

  • art. 164 cod. pen.

    Norma collegata all'art. 163 che individua condizioni e modalità della sospensione; citata dalla Corte come parte del quadro normativo che richiede motivazione della decisione sul beneficio.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione secondo i termini procedurali; la Corte ha precisato che i motivi sono stati esaminati nei limiti consentiti dai richiamati limiti processuali.

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    Attribuisce poteri alla Corte di Cassazione nel caso di valutazione del giudizio prognostico sulla recidiva e sulla sospensione; la Corte ha richiamato il principio che, se la motivazione non consente di desumere la prognosi, è necessario l'annullamento con rinvio.

Massime di principio

  • In caso di bancarotta fraudolenta per distrazione, spetta all'amministratore/gestore dimostrare la destinazione delle somme o dei beni non rinvenuti; la mancata giustificazione integra una presunzione di distrazione.
  • La bancarotta fraudolenta distrattiva è reato a dolo generico: non occorre provare la volontà di causare il fallimento o il danno effettivo ai creditori, ma la consapevolezza di destinare il patrimonio a fini diversi dalla garanzia dei creditori.
  • La differenziazione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice si fonda sia su elementi oggettivi (incoerenza delle operazioni rispetto all'attività d'impresa) sia su elementi soggettivi (consapevolezza di diminuire il patrimonio per fini estranei all'impresa).
  • La richiesta di sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) impone al giudice di motivare espressamente la decisione; l'assenza di motivazione adeguata è motivo di annullamento e rinvio da parte della Corte di Cassazione.
  • La recidiva, per incidere sul trattamento sanzionatorio, richiede una motivazione che spieghi la relazione qualificata tra precedenti e fatto; la mancata indicazione degli elementi di tale relazione può rendere generica la censura sull'applicazione della recidiva.
  • Se la motivazione della corte territoriale non consente alla Cassazione di formarsi un giudizio sul punto richiesto (es. prognosi sulla sospensione), la Corte di Cassazione deve annullare con rinvio piuttosto che decidere essa stessa.

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