Sentenza n. 3157/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Liguria che, pur accogliendo il ricorso, aveva liquidato le spese del giudizio di primo grado in euro 500,00 oltre oneri di legge
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente vittoriosa)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, ritenuta meramente simbolica, non conforme al decoro della professione e manifestamente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi tariffari; la violazione dell’art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111 e 113 Cost., dell’art. 26 c.p.a., dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, dell’art. 47 CDFUE, dell’art. 6 CEDU e dell’art. 88 c.p.a.; nonché il difetto assoluto di motivazione. Secondo l’appellante, il mero carattere seriale della controversia non poteva giustificare una riduzione così significativa delle spese, tanto più in una controversia relativa al riconoscimento della carta del docente ai docenti precari e alla mancata conformazione dell’Amministrazione a orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati. Ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di euro 1.189,00 oltre oneri di legge.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha chiarito che il giudice dispone di ampia discrezionalità nello stabilire e, ricorrendone i presupposti, compensare le spese, ma, quando pone le spese a carico della parte soccombente, deve considerare i parametri del D.M. n. 55/2014 e motivare adeguatamente eventuali scostamenti apprezzabili dai relativi valori di oscillazione. Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, non sussiste tuttavia un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri ministeriali costituiscono criteri di riferimento e possono essere disattesi con motivazione. L’unico limite legale è posto dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione. Nel caso concreto il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza spiegare la quantificazione di euro 500,00 né giustificare una compensazione parziale. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente, anche perché la serialità, in presenza della reiterazione di una condotta amministrativa già riconosciuta illegittima, non giustifica di per sé la riduzione delle spese e può anzi aggravare la responsabilità dell’Amministrazione sotto il profilo della leale collaborazione e dell’effettività della tutela giurisdizionale. In applicazione dell’effetto devolutivo dell’appello, il Collegio ha proceduto a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, fissandole in euro 800,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La richiesta di euro 1.189,00 non è stata integralmente accolta. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione del parziale accoglimento e della liquidazione richiesta in misura superiore a quella ritenuta congrua.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale individuato dal Collegio alla libertà di determinazione giudiziale delle spese, vietando la liquidazione di somme simboliche e non consone al decoro professionale.
art. 4 D.M. n. 55/2014
il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate
I parametri ministeriali devono essere considerati nella liquidazione delle spese; eventuali scostamenti apprezzabili devono essere motivati, senza che i valori costituiscano minimi tariffari inderogabili.
art. 5 D.M. n. 55/2014
Rileva, insieme all’art. 4, ai fini della considerazione dei parametri generali per la determinazione giudiziale dei compensi, quali natura, difficoltà, valore della controversia, attività svolta e risultati conseguiti.
art. 9, comma 1, l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e, conseguentemente, ha escluso la permanenza di un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
art. 13 l. n. 247/2012
il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto
In mancanza di determinazione scritta del compenso, la liquidazione giudiziale avviene sulla base dei parametri stabiliti con decreto ministeriale.
art. 26 c.p.a.
Richiamato nel quadro della disciplina della regolazione delle spese del processo amministrativo.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della statuizione sulle spese.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale disposizione generale sul principio di soccombenza e sulla condanna alle spese.
art. 24 Cost.
La liquidazione delle spese non deve compromettere l’effettività del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale.
art. 113 Cost.
La disciplina delle spese deve essere compatibile con l’effettività della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.
art. 47 CDFUE
Il Collegio lo richiama quale fonte del principio di effettività della tutela giurisdizionale, potenzialmente inciso da una liquidazione immotivata e manifestamente insufficiente.
art. 6, § 1, CEDU
Richiamato in relazione al principio dell’equo processo e all’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il Collegio lo considera estraneo ai profili decisivi della controversia, riguardando le modalità di esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni.
Massime di principio
- Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i parametri del D.M. n. 55/2014 e delle successive modifiche costituiscono criteri di riferimento per la liquidazione giudiziale delle spese, ma non integrano minimi tariffari legalmente inderogabili; il giudice può discostarsene, purché motivi adeguatamente gli scostamenti apprezzabili.
- La liquidazione giudiziale delle spese non può tradursi nella determinazione di somme meramente simboliche e non consone al decoro della professione, in forza dell’art. 2233, comma 2, c.c.
- Quando condanna la parte soccombente alle spese, il giudice deve motivare la quantificazione, soprattutto se essa si discosta in modo manifesto dai parametri ministeriali; il mero richiamo al carattere seriale della controversia non è sufficiente a giustificare una liquidazione fortemente ridotta.
- La serialità del contenzioso non giustifica, di per sé, la compensazione o la drastica riduzione delle spese quando l’amministrazione abbia reiterato una condotta già riconosciuta illegittima, poiché tale circostanza può incidere negativamente sulla valutazione della leale collaborazione e sull’effettività della tutela giurisdizionale.
- In appello, in forza dell’effetto devolutivo, il giudice può riformare la statuizione sulle spese e procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa, senza limitarsi all’annullamento della motivazione adottata dal primo giudice.
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