Cassazione Civile, Ordinanza n. 24087/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un dipendente addetto a un appalto ferroviario, dopo la cessazione della commessa e nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società appaltatrice uscente. La società sosteneva che la cessazione dell'appalto, il successivo accordo sindacale sul cambio appalto e l'intervento dell'impresa subentrante giustificassero la riduzione del personale; il lavoratore, invece, aveva chiesto in via riconvenzionale di accertare l'illegittimità del recesso e di ottenere reintegrazione e tutela risarcitoria. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione della società, ritenendo inammissibile il gravame per difetto di interesse perché non censurava una autonoma ratio decidendi del primo giudice, cioè l'ingiustificatezza del licenziamento a prescindere dalla procedura collettiva. In cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l'interesse ad agire; 2) violazione dell'art. 24 L. n. 223/1991; 3) violazione dell'art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008; 4) violazione delle medesime norme e omesso esame di fatti decisivi. La tesi difensiva mirava a sostenere che il licenziamento fosse stato correttamente inquadrato come effetto della cessazione dell'appalto e del mancato subentro del lavoratore presso la nuova impresa, nonostante il precedente non gradimento espresso dalla committente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione del Tribunale sulla non giustificabilità del licenziamento per il solo non gradimento della committente costituiva autonoma ratio decidendi, non specificamente censurata in appello; perciò quel capo era passato in giudicato interno. Di conseguenza, l'appello della società era inammissibile per carenza di interesse, perché anche un eventuale accoglimento del motivo relativo alla disciplina del licenziamento collettivo non avrebbe comunque potuto portare alla cassazione della decisione, sorretta da un'ulteriore ratio non impugnata. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili perché preclusi dal giudicato interno; il quarto è stato inoltre ritenuto non scrutinabile anche per la c.d. doppia conforme. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l'interesse ad agire/impugnare manca quando l'impugnazione non è idonea a rimuovere tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata.
art. 24 L. n. 223/1991
richiamato come norma invocata dalla società per giustificare la procedura di licenziamento collettivo in relazione alla cessazione dell'appalto.
art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008
richiamato dalla società e dal giudice di merito in relazione alla clausola sociale nei cambi di appalto e alla gestione del personale in subentro.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per formulare i motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
evocata per denunciare violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; il motivo è stato ritenuto inammissibile anche per la doppia conforme.
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
menzionato dal primo giudice come regime di tutela applicato in ragione del rinvio contenuto nel verbale di cambio appalto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente da sola a sorreggere il dispositivo, l'impugnazione deve investire specificamente tutte le rationes; la mancata censura di una di esse rende l'impugnazione inammissibile o comunque priva di interesse.
- Il giudicato interno si forma sul capo della decisione di primo grado non specificamente impugnato, anche se il giudice lo abbia formulato come argomentazione aggiuntiva o "per completezza", quando esso possieda autonoma valenza decisoria.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso non può condurre alla cassazione della sentenza se permane un'ulteriore ratio decidendi non censurata e idonea da sola a sostenere la decisione impugnata.
- Nel giudizio di legittimità, i motivi che presuppongono la rimozione di una ratio ormai coperta da giudicato interno sono inammissibili.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è scrutinabile nei limiti ordinari consentiti dall'art. 360 c.p.c.
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