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Sentenza

Sentenza n. 4566/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento di esclusione definitiva adottato dal Comune di Casoria nei confronti della ricorrente dalla “Gara Europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico, ex art. 59 del Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023), per la fornitura del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Casoria”; della nota di preavviso di esclusione trasmessa dal R.U.P. in data 28.05.2026, a seguito del verbale n. 4 del 20.05.2026, con cui si contestava il mancato soddisfacimento del requisito di capacità economico-finanziaria; del provvedimento di rigetto della memoria difensiva e della conseguente istanza di annullamento in autotutela e riammissione, ritualmente presentata dalla ricorrente; di tutti i verbali di gara (in particolare il verbale n. 4 del 20.05.2026) nella parte in cui statuiscono l'estromissione della deducente; dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione (anche provvisoria e/o definitiva), ove medio tempore disposta in favore di terzi concorrenti; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, lesivo degli interessi della ricorrente. E PER LA DECLARATORIA E IL RICONOSCIMENTO del diritto della NEW FOOD S.C. alla riammissione nella procedura di gara, alla valutazione della propria offerta e al conseguimento dell'aggiudicazione, con conseguente diritto al subentro nel contratto ove stipulato, ovvero, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202604112

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione definitiva dalla gara europea per la conclusione di un accordo quadro relativo al servizio di ristorazione scolastica, nonché atti connessi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura di gara, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione al ritenuto mancato possesso del requisito di capacità economico-finanziaria. Ha inoltre chiesto la riammissione alla gara, la valutazione dell’offerta, l’aggiudicazione o il subentro nel contratto e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dopo l’adozione di un decreto cautelare monocratico che disponeva l’ammissione con riserva al prosieguo delle operazioni e alla valutazione dell’offerta, la stazione appaltante ha riesaminato la posizione dell’operatore e ha annullato in autotutela l’esclusione, ritenendo emendabile l’errore materiale e accertando che il requisito di capacità economica, rappresentato dal fatturato reale del triennio 2023-2025 pari a € 4.328.151,81, era già posseduto prima della scadenza del bando.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l’annullamento in autotutela dell’esclusione avesse integralmente soddisfatto la pretesa azionata e consentito il pieno rientro della ricorrente in gara. Il giudice ha precisato che il provvedimento amministrativo non risultava adottato in mera esecuzione della misura cautelare, ma costituiva autonomo esercizio del potere di autotutela. Essendo stato realizzato l’interesse sostanziale della ricorrente e rimossa la lesione originaria, è venuto meno l’interesse alla decisione sul merito. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del tempestivo esercizio dell’autotutela.

Norme richiamate

  • art. 59 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara era finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La stazione appaltante ha esercitato il potere di annullamento d’ufficio dell’esclusione, rimuovendo integralmente la lesione dedotta in giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Il ricorso è stato deciso immediatamente nel merito in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione annulla autonomamente in autotutela l’atto impugnato e tale annullamento soddisfa integralmente l’interesse sostanziale del ricorrente, rimuovendo la lesione dedotta, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere.
  • L’adozione di un provvedimento amministrativo favorevole successivo alla proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere quando il nuovo atto non costituisce mera esecuzione della misura cautelare, ma esprime un autonomo esercizio del potere amministrativo e realizza pienamente la pretesa azionata.
  • La tempestiva autotutela dell’amministrazione, che elimini l’atto lesivo e reintegri il privato nella posizione sostanziale controversa, può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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