Cassazione Penale, Sentenza n. 28785/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorso deduce un vizio di motivazione in tema di esigenze cautelari: secondo la difesa, il tribunale avrebbe omesso di considerare che la misura domiciliare, se accompagnata dal dispositivo elettronico di controllo a distanza e dal divieto di comunicazione con soggetti diversi dai conviventi, sarebbe stata idonea a fronteggiare il pericolo cautelare. La difesa censurava quindi la mancata valutazione specifica dell'efficacia del braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e dirette in realtà a sollecitare una nuova valutazione di merito degli elementi fattuali, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva motivato in modo congruo e completo sull'inadeguatezza di una misura meno afflittiva della custodia in carcere, valorizzando la gravità del fatto, il precedente specifico, la commissione del reato durante l'esecuzione di una pena sostitutiva e la collocazione dell'abitazione proposta per i domiciliari nello stesso contesto territoriale del reato. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
è richiamato come base del procedimento di riesame avverso il provvedimento cautelare reale/personale, qui relativo alla richiesta di sostituzione della misura cautelare
art. 275-bis c.p.p.
il dispositivo elettronico di controllo è indicato come modalità ordinaria di esecuzione degli arresti domiciliari, salvo motivata esclusione in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma alla Cassa delle ammende
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146
citato quale fonte modificativa dell'art. 275-bis c.p.p.
legge 21 febbraio 2014, n. 10
richiamata come legge di conversione del decreto-legge n. 146 del 2013, incidente sull'art. 275-bis c.p.p.
legge 24 novembre 2023, n. 168
richiamata come successiva modifica dell'art. 275-bis c.p.p.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito: la mera prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze processuali non integra di per sé vizio di motivazione.
- Il motivo di ricorso è generico quando non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e si limita a riproporre una diversa lettura delle circostanze rilevanti.
- Se il giudice di merito ritiene in radice inadeguata una misura meno afflittiva della custodia in carcere per il concreto pericolo di recidivanza, non è necessario un autonomo passaggio motivazionale specifico sull'ulteriore presidio del braccialetto elettronico, poiché esso costituisce il corredo ordinario degli arresti domiciliari.
- La valutazione di adeguatezza delle misure cautelari può legittimamente fondarsi su elementi quali la gravità del fatto, precedenti specifici, la commissione del reato in costanza di altra misura o pena sostitutiva e il contesto territoriale della possibile esecuzione della misura domiciliare.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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