Cassazione Penale, Ordinanza n. 23619/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta ex art. 671 c.p.p. di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze. In concreto, sosteneva che tra le varie condotte sussistesse un medesimo disegno criminoso e che il diniego della continuazione fosse illegittimo. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso era formulato in modo generico e aspecifico, senza confrontarsi con la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la sussistenza di un programma unitario e di indici sintomatici della continuazione. Le doglianze erano inoltre dirette a ottenere una diversa lettura dei fatti e della motivazione, operazione non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto e logico il ragionamento del giudice dell'esecuzione, secondo cui le condotte esaminate erano eterogenee e non emergeva alcun elemento idoneo a dimostrare che i singoli reati fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende, per la ravvisata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati oggetto di diverse sentenze.
art. 81, comma 2, c.p.
richiede, per la continuazione, che i reati siano stati previamente programmati, almeno nelle loro linee essenziali, nell'ambito di un medesimo disegno criminoso.
art. 616, comma 1, c.p.p.
consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in fase esecutiva, presuppone la prova di un programma criminoso unitario previamente ideato e voluto, non essendo sufficiente la mera ripetizione di reati analoghi o la generica propensione a delinquere.
- Il medesimo disegno criminoso non può essere desunto soltanto dalla prossimità temporale degli episodi, dall'analogia delle condotte o da un generico movente economico; occorre che i successivi reati risultino programmati, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento del primo fatto.
- La nozione di programma di vita delinquenziale è concettualmente distinta dalla continuazione: la prima descrive una stabile inclinazione alla devianza e rileva sotto altri istituti, non essendo sufficiente a fondare il vincolo della continuazione.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova lettura dei fatti o la sostituzione della valutazione del giudice di merito con una ricostruzione alternativa ritenuta più plausibile dal ricorrente; sono censurabili solo vizi effettivi della motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
- Il ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e si limita a deduzioni generiche o meramente assertive.
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