Sentenza n. 3921/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto del minore a fruire di uno specifico progetto riabilitativo integrato e aveva rigettato la domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al ricorrente (utenti del SSN)
Prevale il privato
La controversia
I genitori del minore avevano chiesto all'ASL, direttamente o mediante rimborso delle spese sostenute presso terzi, la fruizione di un progetto riabilitativo integrato nella misura indicata da un piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria, comprendente complessivamente cinque accessi settimanali. Il TAR aveva respinto la domanda, ritenendo che il progetto rilevante ai fini dell'erogazione a carico del Servizio sanitario regionale dovesse essere predisposto da strutture pubbliche e rilevando che il precedente percorso terapeutico era stato considerato completato. In appello sono state dedotte: l'erronea ricostruzione dei fatti, perché l'ASL non avrebbe effettivamente proposto un nuovo piano terapeutico; l'erronea interpretazione della domanda, diretta alla prosecuzione del piano già erogato presso una struttura accreditata, nonché l'illegittima interruzione dello stesso; il rigetto della domanda risarcitoria. Gli appellanti hanno chiesto il ristoro delle spese sostenute privatamente in due periodi: nel 2017-2018, tra la richiesta di presa in carico e l'ammissione al PRI, e nel 2024-2025, dopo la scadenza del precedente PRI. Il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato d'ufficio il superamento, senza autorizzazione, dei limiti dimensionali dell'appello.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. I primi due motivi, relativi all'accertamento del diritto alla prosecuzione dello specifico trattamento riabilitativo e alla ricostruzione della condotta dell'ASL, sono stati respinti. Il Collegio ha affermato che l'individuazione della terapia adeguata costituisce una valutazione caso per caso, rimessa all'ASL nell'ambito della presa in carico e della predisposizione del piano o progetto terapeutico individualizzato. L'inclusione delle prestazioni nei LEA non attribuisce automaticamente il diritto soggettivo alla fruizione di uno specifico trattamento, nella quantità richiesta dall'interessato. Il giudice può ordinare all'amministrazione sanitaria inerte di prendere in carico il paziente, ma non può sostituirsi alla valutazione tecnica dell'ASL imponendo direttamente determinate prestazioni; l'adeguatezza del piano potrà essere contestata dopo la sua adozione. Nel caso concreto, il precedente PRI era scaduto, la struttura non era disponibile a proseguirlo, l'ASL aveva proposto l'inserimento in lista d'attesa per un nuovo PRI e i genitori avevano rifiutato tale soluzione insistendo per la prosecuzione del precedente trattamento. Non è stata quindi ravvisata inerzia dell'ASL, che aveva proceduto a una nuova valutazione del minore. La domanda risarcitoria è stata ritenuta ammissibile come domanda autonoma ai sensi dell'art. 30 c.p.a. ed è stata accolta solo per il periodo 2018. Per il periodo 2024-2025 il risarcimento è stato negato perché non era stata dimostrata la spettanza del bene della vita consistente nella prosecuzione dell'unico PRI precedentemente erogato e perché i genitori avevano contribuito causalmente al pregiudizio rifiutando l'inserimento in una nuova lista d'attesa. Per il periodo 2017-2018, il danno è stato ricondotto al ritardo dell'amministrazione, che, dopo la presa in carico del minore, lo aveva indirizzato alla struttura erogatrice solo nel dicembre 2018. Sono state escluse le spese del 2016 e del 2017, non provate come successive alla presa in carico, mentre sono state riconosciute quelle del 2018, quantificate in euro 3.581,20, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo. Le spese del doppio grado sono state compensate per soccombenza reciproca. Gli appellanti sono stati inoltre condannati al pagamento di euro 150 per il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di appello.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
domanda risarcitoria riproposta "in via autonoma"
La domanda di risarcimento del danno può essere proposta autonomamente rispetto alla domanda di accertamento o di annullamento ed è ammissibile anche quando sia diretta a ottenere il ristoro delle spese sostenute per prestazioni sanitarie non erogate tempestivamente.
art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a.
Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali dell'atto processuale comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria, quantificata nel caso concreto in euro 150,00.
art. 1, comma 813, l. n. 207/2024
come novellato dall'art. 1, comma 813, della legge n. 207 del 2024
La disposizione è richiamata quale fonte della modifica della disciplina sanzionatoria per il superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali.
d.lgs. n. 502/1992
Concorre a fondare la competenza dell'ASL nella presa in carico dell'assistito e nell'individuazione del percorso terapeutico a carico del Servizio sanitario regionale.
artt. 2, 3 e 4 l. n. 134/2015
Sono richiamati nel quadro normativo che impone l'elaborazione di percorsi assistenziali e terapeutici individualizzati per i pazienti affetti dalla condizione considerata.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
È richiamato quale elemento del quadro normativo relativo alle prestazioni riabilitative comprese nei LEA e alla loro erogazione secondo un progetto terapeutico individualizzato.
D.G.R. n. 326/2008
La disciplina regionale è richiamata per la procedura di presa in carico, richiesta del medico curante, valutazione dell'Unità valutativa multidisciplinare e predisposizione del piano assistenziale.
Accordo in Conferenza Unificata del 10 maggio 2018
È richiamato quale fonte del percorso diagnostico terapeutico assistenziale individualizzato e della necessità di adeguare gli interventi alla condizione clinica e alla sua evoluzione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei dati relativi alla salute e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- L'inclusione di una prestazione riabilitativa nei LEA non attribuisce automaticamente al paziente il diritto soggettivo alla sua erogazione in una specifica quantità o secondo il programma indicato da una certificazione privata o pubblica; l'erogazione deve essere preceduta dalla presa in carico e dalla valutazione individualizzata dell'ASL competente.
- Nelle controversie relative a trattamenti sanitari riabilitativi, il giudice amministrativo non può sostituirsi all'amministrazione sanitaria imponendo direttamente specifiche terapie, numero di ore o modalità di erogazione prima che l'ASL abbia esercitato la propria discrezionalità tecnica. In presenza di inerzia, il giudice può ordinare la presa in carico del paziente; solo dopo l'adozione del piano terapeutico le relative determinazioni possono essere contestate per inadeguatezza, nei limiti del sindacato sulle valutazioni tecniche.
- La struttura sanitaria accreditata che non sia più disponibile a proseguire un precedente piano riabilitativo non può essere obbligata dall'ASL a reiterare la propria disponibilità; l'amministrazione può proporre al paziente l'inserimento nel percorso previsto per un nuovo piano terapeutico, e il rifiuto ingiustificato di tale soluzione può interrompere il nesso causale tra condotta amministrativa e danno lamentato.
- Il diritto al ristoro delle spese sostenute privatamente per trattamenti riabilitativi decorre, ai fini della responsabilità dell'amministrazione, dal momento in cui l'amministrazione sanitaria abbia accertato e attestato il bisogno di tali trattamenti; le spese anteriori o non documentate come successive alla presa in carico non sono risarcibili.
- La domanda risarcitoria proposta autonomamente ai sensi dell'art. 30 c.p.a. è ammissibile, ma il risarcimento richiede la prova del bene della vita spettante, della condotta illegittima o ritardata dell'amministrazione, del danno e del nesso causale. Il concorso del danneggiato nella produzione del pregiudizio esclude o riduce il risarcimento.
- Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali dell'atto di appello comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 13-ter, comma 5, delle disposizioni di attuazione del c.p.a., anche quando l'appello sia esaminato nel merito.
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