Sentenza n. 97/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza di sgombero e demolizione emessa dal Comune di Reggio Calabria, prot. n. 147586.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero e demolizione di due manufatti destinati al ricovero di ovini, realizzati senza titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di sgombero e demolizione relativa a due manufatti realizzati su area privata sottoposta a vincoli sismico, paesaggistico e ambientale. Con il primo motivo ha dedotto travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sostenendo che le strutture fossero precarie, stagionali, amovibili, prive di fondazioni in cemento, prive di impatto paesaggistico e funzionali al ricovero invernale degli animali, dunque riconducibili all'edilizia libera. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, contestando la sussistenza di esigenze di celerità, anche in ragione del sequestro penale dei manufatti. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, assumendo che l'ordinanza fosse stata adottata sulla sola base del verbale di sopralluogo dei Carabinieri del Corpo Forestale, senza ulteriori accertamenti comunali. Il ricorrente ha inoltre chiesto il patrocinio a spese dello Stato, cui era stato ammesso provvisoriamente.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha respinto il primo e il terzo motivo rilevando che la precarietà edilizia deve essere valutata secondo un criterio funzionale e non in base alla sola amovibilità, alla stagionalità dell'utilizzo o ai materiali impiegati. Un'opera è precaria soltanto quando è destinata a soddisfare esigenze meramente temporanee; l'utilizzo ricorrente ogni inverno per il ricovero degli animali esprime invece un'esigenza non eccezionale e permanente nel tempo. I manufatti, per la loro obiettiva destinazione e per la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, richiedevano pertanto un previo titolo edilizio. Il secondo motivo è stato respinto perché l'ordine di demolizione di opere abusive costituisce esercizio di attività vincolata e, secondo il giudice, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento. È stata inoltre respinta l'istanza di patrocinio a spese dello Stato, già ammessa provvisoriamente, poiché le ragioni del ricorso erano manifestamente infondate ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
“nuova costruzione”, ... “ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”
La nozione di nuova costruzione comprende anche manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere, salvo quelli destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee. La precarietà va accertata con criterio funzionale, considerando la destinazione obiettiva dell'opera.
art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
Le nuove costruzioni richiedono il previo rilascio del permesso di costruire.
art. 7 l. 241/1990
La previa comunicazione di avvio non è stata ritenuta necessaria nel procedimento finalizzato all'ordine di demolizione, trattandosi di attività repressiva vincolata.
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
“È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.”
Il patrocinio a spese dello Stato presuppone che le ragioni della parte non siano manifestamente infondate; tale requisito è stato ritenuto insussistente e l'ammissione provvisoria è stata respinta.
Massime di principio
- La precarietà di un manufatto edilizio si determina in base alla destinazione funzionale dell'opera e alla temporaneità dell'esigenza che essa soddisfa, non sulla base della sola amovibilità, dell'assenza di fondazioni in cemento, dei materiali utilizzati o dell'uso stagionale ricorrente.
- L'utilizzo stagionale e annualmente ricorrente di una struttura per soddisfare esigenze ordinarie dell'attività esercitata non integra un'esigenza meramente temporanea; il manufatto è quindi soggetto al titolo edilizio richiesto per le nuove costruzioni.
- I manufatti che realizzano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e sono obiettivamente destinati a soddisfare esigenze non precarie richiedono il previo permesso di costruire, anche se leggeri, smontabili o non stabilmente infissi al suolo.
- L'ordine di demolizione di opere abusive costituisce espressione di attività amministrativa vincolata e, secondo l'indirizzo applicato dal giudice, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 l. 241/1990.
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