Cassazione Penale, Sentenza n. 25771/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ciranno impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, deducendo insufficienza e travisamento delle prove in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione di tipo 'ndranghetistico (art. 416-bis c.p.) e alle plurime estorsioni, nonché alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Contestava la valutazione delle intercettazioni, la rilevanza delle dichiarazioni di collaboratori, l'errata qualificazione di alcuni fatti (es. pagamenti alla "Cascina Global Service", tentate estorsioni al fruttivendolo MAB e al cantiere ML Group, danneggiamento e minacce a pubblico ufficiale) e l'insussistenza delle esigenze cautelari (assenza di precedenti, mancata pericolosità di reiterazione, smantellamento del gruppo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto congrua e puntuale la motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza di gravi indizi per la partecipazione all'associazione mafiosa e per i reati-fine, sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione, geolocalizzazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi (perquisizioni, videosorveglianza). Ha altresì condiviso la valutazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (natura soggettiva e dolo intenzionale) e l'esigenza della custodia carceraria come misura idonea a fronte del rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata applicata per qualificare l'organizzazione come associazione di tipo mafioso; il Tribunale ha ritenuto sufficienti gli indizi riferiti a ruolo, partecipazione e struttura confederata per configurare il delitto associativo.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante "agevolatrice dell'attività mafiosa" è stata riconosciuta nel caso in esame; la Corte richiama la giurisprudenza che ne definisce la natura soggettiva (dolo intenzionale) e l'oggettiva capacità intimidatoria del metodo usato.
artt. 125, 192 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione ai vizi di motivazione e ai limiti del riesame dell'atto cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato adeguata motivazione conforme a tali disposizioni.
art. 74 d.P.R. n. 309/90
Citato come riferimento per un'associazione parallela dedita al traffico di stupefacenti collegata all'associazione mafiosa; i fatti di narcotraffico sono stati considerati nel quadro complessivo degli indizi.
Sezioni Unite e giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995)
La Corte ha richiamato principi giurisprudenziali sul piano probatorio e sull'interpretazione dell'aggravante mafiosa e sulla impossibilità di rinnovare la valutazione di merito in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità.
Massime di principio
- In sede di impugnazione cautelare e di legittimità non è possibile chiedere una rivalutazione di merito delle prove: la Cassazione verifica la legittimità e la logica della motivazione del giudice di merito, non la riconsiderazione fattuale delle intercettazioni.
- Per configurare il reato associativo ex art. 416-bis occorrono indizi articolati che dimostrino l'esistenza di ruoli, continuità e operatività dell'organizzazione; intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri tecnici (videosorveglianza, geolocalizzazioni, perquisizioni) possono fornire tale quadro indiziario.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 ha carattere soggettivo: è necessario individuare il dolo intenzionale di agevolazione dell'attività mafiosa o l'uso di "metodi mafiosi" idonei a provocare intimidazione pubblica; non è richiesto che ogni reato-satellite sia direttamente operativo per l'associazione, purché il metodo sia collegabile alla forza intimidatrice del vincolo associativo.
- Per l'applicazione di misure cautelari (custodia in carcere) la valutazione della persistenza del pericolo di reiterazione tiene conto della posizione personale dell'indagato rispetto al capo clan, della durata e dell'ampiezza temporale dei fatti, della natura dei reati e della concretezza degli elementi che dimostrino la operatività continuativa dell'associazione.
- Le contestazioni difensive che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle intercettazioni senza dimostrare errori di fatto o lacune logiche nella motivazione del giudice di merito raramente prevalgono in sede di legittimità.
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