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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25771/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ciranno impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, deducendo insufficienza e travisamento delle prove in relazione all'accusa di partecipazione ad associazione di tipo 'ndranghetistico (art. 416-bis c.p.) e alle plurime estorsioni, nonché alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. Contestava la valutazione delle intercettazioni, la rilevanza delle dichiarazioni di collaboratori, l'errata qualificazione di alcuni fatti (es. pagamenti alla "Cascina Global Service", tentate estorsioni al fruttivendolo MAB e al cantiere ML Group, danneggiamento e minacce a pubblico ufficiale) e l'insussistenza delle esigenze cautelari (assenza di precedenti, mancata pericolosità di reiterazione, smantellamento del gruppo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto congrua e puntuale la motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza di gravi indizi per la partecipazione all'associazione mafiosa e per i reati-fine, sulla base di intercettazioni, servizi di osservazione, geolocalizzazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi (perquisizioni, videosorveglianza). Ha altresì condiviso la valutazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (natura soggettiva e dolo intenzionale) e l'esigenza della custodia carceraria come misura idonea a fronte del rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata applicata per qualificare l'organizzazione come associazione di tipo mafioso; il Tribunale ha ritenuto sufficienti gli indizi riferiti a ruolo, partecipazione e struttura confederata per configurare il delitto associativo.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante "agevolatrice dell'attività mafiosa" è stata riconosciuta nel caso in esame; la Corte richiama la giurisprudenza che ne definisce la natura soggettiva (dolo intenzionale) e l'oggettiva capacità intimidatoria del metodo usato.

  • artt. 125, 192 cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione ai vizi di motivazione e ai limiti del riesame dell'atto cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse dato adeguata motivazione conforme a tali disposizioni.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/90

    Citato come riferimento per un'associazione parallela dedita al traffico di stupefacenti collegata all'associazione mafiosa; i fatti di narcotraffico sono stati considerati nel quadro complessivo degli indizi.

  • Sezioni Unite e giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019; Sez. U, n. 30 del 27/09/1995)

    La Corte ha richiamato principi giurisprudenziali sul piano probatorio e sull'interpretazione dell'aggravante mafiosa e sulla impossibilità di rinnovare la valutazione di merito in sede di legittimità, salvo manifesta illogicità.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione cautelare e di legittimità non è possibile chiedere una rivalutazione di merito delle prove: la Cassazione verifica la legittimità e la logica della motivazione del giudice di merito, non la riconsiderazione fattuale delle intercettazioni.
  • Per configurare il reato associativo ex art. 416-bis occorrono indizi articolati che dimostrino l'esistenza di ruoli, continuità e operatività dell'organizzazione; intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e riscontri tecnici (videosorveglianza, geolocalizzazioni, perquisizioni) possono fornire tale quadro indiziario.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 ha carattere soggettivo: è necessario individuare il dolo intenzionale di agevolazione dell'attività mafiosa o l'uso di "metodi mafiosi" idonei a provocare intimidazione pubblica; non è richiesto che ogni reato-satellite sia direttamente operativo per l'associazione, purché il metodo sia collegabile alla forza intimidatrice del vincolo associativo.
  • Per l'applicazione di misure cautelari (custodia in carcere) la valutazione della persistenza del pericolo di reiterazione tiene conto della posizione personale dell'indagato rispetto al capo clan, della durata e dell'ampiezza temporale dei fatti, della natura dei reati e della concretezza degli elementi che dimostrino la operatività continuativa dell'associazione.
  • Le contestazioni difensive che si limitano a proporre una diversa interpretazione delle intercettazioni senza dimostrare errori di fatto o lacune logiche nella motivazione del giudice di merito raramente prevalgono in sede di legittimità.

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