Ordinanza n. 27/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo, - dell’ordinanza n. 12/2016 del 4 aprile 2016, notificata in data 21 aprile 2016, con cui il Comune de L’Aquila ha ordinato all’odierno ricorrente la demolizione delle opere edilizie ivi indicate, consistenti in un manufatto adibito a rimessa attrezzi con superficie pari a circa 90,00 mq ed un manufatto adibito a garage, con superficie pari a circa 38 mq; - di ogni altro atto presupposto e connesso, anche endoprocedimentale; quanto ai motivi aggiunti, depositati in data 20 maggio 2022, - dell’atto di accertamento per acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso del 23 febbraio 2022, con cui il Comune de L’Aquila ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione sopra menzionata e l’acquisizione del terreno puntualmente indicato nell’atto di accertamento al Comune de L’Aquila; - del verbale dei Vigili Urbani di L'Aquila n. 6/2017 prot. 76/17 PE del 31 maggio 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di un manufatto adibito a rimessa attrezzi e di un manufatto adibito a garage, nonché successivo accertamento di inottemperanza con acquisizione al patrimonio comunale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione relativa a un manufatto adibito a rimessa attrezzi, di circa 90 mq, e a un manufatto adibito a garage, di circa 38 mq. Con motivi aggiunti ha impugnato l'atto di accertamento dell'inottemperanza, acquisizione al patrimonio comunale e immissione in possesso, nonché il verbale della Polizia municipale. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non emergono i motivi di illegittimità dedotti né il contenuto della verificazione già disposta.
La decisione
Il TAR non definisce il merito del ricorso. Rilevato che il termine assegnato al verificatore, già sostituito con una precedente ordinanza, è ampiamente scaduto senza deposito della relazione conclusiva, ordina al verificatore di depositare la relazione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. La verificazione è ritenuta rilevante anche per la definizione del connesso giudizio n. 126/2019, attualmente sospeso. Le parti sono invitate a evidenziare, nello stesso termine, ogni ulteriore questione utile alla definizione della fase incidentale. Il TAR riserva ogni ulteriore provvedimento all'esito e dispone la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e al verificatore.
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