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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19648/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della revoca del patrocinio a spese dello Stato concesso il 27/05/2021: il Tribunale di Sorveglianza di Milano, sulla base di verifiche dell'Ufficio Territoriale Milano 1 dell'Agenzia delle Entrate, aveva rilevato un reddito imponibile per il 2020 pari a €25.347,00, superiore al limite di ammissione (€13.559,64). Il ricorrente deduce che per l'intero 2020 (e 2021) era detenuto, non percepiva redditi e non era più convivente né anagraficamente residente con madre e sorella (cancellato per irreperibilità dal 14/02/2019), sicché i redditi dei familiari non avrebbero dovuto concorrere al calcolo del reddito familiare.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima la revoca del patrocinio perché, stando alla giurisprudenza richiamata, il rapporto di "convivenza" ai fini del patrocinio prescinde dalla coabitazione fisica e non è escluso dallo stato di detenzione: pertanto i redditi del nucleo familiare dovevano essere computati e il limite superato. Non essendo ravvisata l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di €3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR 115/2002, art. 76

    L'art. 76 DPR 115/2002 stabilisce che se l'interessato "convive" con il coniuge o con altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

    La Corte ha applicato questa norma nel senso che la "convivenza" ai fini del patrocinio è valutata come rapporto di nucleo familiare caratterizzato da legami stabili e non dipende dalla mera coabitazione fisica; quindi anche durante la detenzione vanno considerati i redditi del nucleo.

  • DPR 115/2002, art. 113

    Ricorso ex art. 113 DPR 115/2002 (strumento impugnatorio contro provvedimenti in materia di gratuito patrocinio).

    Ha costituito la base procedurale del ricorso proposto dal difensore; la Corte ne ha valutato l'ammissibilità e l'ha dichiarato inammissibile per i motivi di merito e di prova documentale mancanti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata nella sentenza per la valutazione della condanna alle spese e delle sanzioni in caso di ricorso inammissibile.

    Applicata per ritenere che non sussistendo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente doveva essere condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria.

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez.4 n.15715/2015; Sez.4 Ord. n.17374/2006)

    Decisioni di legittimità che affermano che il rapporto di convivenza familiare, ai fini del patrocinio, prescinde dalla coabitazione fisica e non è escluso dallo stato di detenzione di un componente.

    La Corte ha fatto proprio il principio consolidato secondo cui la detenzione non esclude automaticamente l'inclusione dei redditi dei familiari nel calcolo del reddito familiare per l'ammissione al gratuito patrocinio.

  • Corte Costituzionale, sent. n.186/2000

    Richiamata in relazione al principio sulla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

    Utilizzata per motivare la decisione di non esentare il ricorrente dalla sanzione pecuniaria, ritenendo che non sussistesse assenza di colpa.

Massime di principio

  • Per il calcolo del diritto al patrocinio a spese dello Stato, la "convivenza" famigliare va intesa in senso sostanziale: legami stabili e comunanza di interessi e responsabilità implicano che lo stato di detenzione di un componente non esclude l'inclusione dei redditi dei familiari.
  • La mera cancellazione anagrafica o l'essere "irreperibile" non basta, senza prova di un nuovo domicilio effettivo e dichiarato, a escludere il precedente nucleo familiare ai fini del computo del reddito.
  • Il richiedente il patrocinio ha l'onere di indicare con precisione domicilio/residenza e ogni reddito rilevante; l'omissione di dati essenziali può determinare la revoca del beneficio.
  • In assenza di documentazione probatoria idonea a comprovare la separazione economica o effettiva dal nucleo familiare (es. prova di domicilio autonomo, dichiarazioni e documenti ufficiali), l'amministrazione può legittimamente computare i redditi del nucleo originario.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non risulta l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato a spese e a sanzioni pecuniarie; conviene fornire piena e documentata prova delle circostanze eccezionali prima di impugnare.
  • Per evitare il rischio di revoca, chi è detenuto e richiede il patrocinio dovrebbe allegare documentazione che dimostri l'assenza di rapporti di convivenza economica con i familiari (es. dichiarazioni sostitutive, documenti che attestino separazione amministrativa o economica, autocertificazioni e corrispondenza ufficiale).

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