Cassazione Penale, Sentenza n. 32831/2026 del 03/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati erano stati condannati per avere sottratto energia elettrica alla società erogatrice mediante un cavo di rame collegato abusivamente alla rete di distribuzione, con le aggravanti dell'uso di un mezzo fraudolento e della sottrazione di cose esposte per necessità alla pubblica fede, ai sensi degli artt. 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7, c.p. La Corte d'appello aveva confermato la decisione del Tribunale. Il primo imputato ha dedotto, da un lato, l'illegittimità della contestazione suppletiva dell'aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, formulata dopo il decorso del termine per proporre querela previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022: secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto dichiarare immediatamente l'improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; dall'altro, ha denunciato vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che essa fosse stata desunta dalla sola occupazione dell'immobile. Il secondo imputato ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento, anche d'ufficio, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i ricorsi. Quanto alla procedibilità, ha affermato che l'aggravante del pubblico servizio, pur avente natura valutativa, era già contestata in fatto nella descrizione originaria della condotta, riferita all'allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'ente gestore, sicché la successiva contestazione formale non aveva introdotto una nuova aggravante idonea a rendere procedibile d'ufficio il reato dopo il decorso del termine per la querela. Quanto al vizio motivazionale sulla responsabilità, la Corte ha rilevato che la censura sollecitava una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità e che la sentenza impugnata aveva valorizzato il verbale di verifica, le dichiarazioni testimoniali, l'allaccio diretto alla rete e il fatto che l'impianto confluisse nell'appartamento in uso e formalmente abitato dal primo imputato. Quanto alla particolare tenuità, la Corte ha rilevato che la relativa questione non era stata dedotta tempestivamente davanti ai giudici di merito e che, comunque, i limiti edittali della fattispecie aggravata, con pena minima superiore a due anni, ne impedivano l'applicazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto già contestata in fatto, nella formulazione originaria dell'imputazione, l'aggravante della destinazione dell'energia elettrica a pubblico servizio, escludendo quindi che la successiva contestazione suppletiva avesse determinato una tardiva trasformazione del reato in fattispecie procedibile d'ufficio. Ha inoltre confermato la valutazione di merito sulla riferibilità dell'allaccio abusivo all'imputato utilizzatore dell'immobile e ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per tardività della deduzione e per i limiti edittali della fattispecie contestata.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Disciplina il furto; la sottrazione abusiva di energia elettrica è stata ricondotta a tale fattispecie.
art. 625, primo comma, n. 2, c.p.
Aggravante dell'uso di un mezzo fraudolento, ravvisata nell'allaccio abusivo mediante cavo di rame alla rete di distribuzione.
art. 625, primo comma, n. 7, c.p.
Aggravante della destinazione della cosa sottratta a pubblico servizio; può risultare contestata in fatto attraverso una descrizione univoca dell'allaccio diretto alla rete di distribuzione di un servizio destinato a un numero indeterminato di utenti.
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
Prevede il termine per la proposizione della querela nei casi di furto divenuti procedibili a querela; la disciplina non impedisce di considerare l'aggravante già contestata in fatto nell'imputazione originaria.
art. 129 c.p.p.
Impone la declaratoria immediata delle cause di non punibilità, inclusa l'improcedibilità; nel caso concreto non era applicabile perché l'aggravante procedibile d'ufficio risultava già contestata in fatto.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Preclude la deduzione per la prima volta in cassazione della questione relativa all'art. 131-bis c.p. quando la causa di non punibilità era già vigente al momento della sentenza impugnata.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta nel caso concreto, sia per la tardività della deduzione sia perché i limiti edittali della fattispecie aggravata superano la soglia prevista.
Massime di principio
- L'aggravante del furto consistente nella destinazione della cosa a pubblico servizio ha natura valutativa e non è necessariamente contestata soltanto mediante l'indicazione formale dell'art. 625, primo comma, n. 7, c.p.; è sufficiente una descrizione fattuale univoca dalla quale emerga che il bene sottratto è funzionale a un servizio destinato al vantaggio di una collettività indeterminata.
- Nel furto di energia elettrica, l'allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore può rendere riconoscibile, già nella contestazione in fatto, la destinazione dell'energia a un pubblico servizio, poiché la rete assicura l'erogazione a una pluralità indeterminata di utenti.
- Quando l'aggravante che determina la procedibilità d'ufficio risulta già contestata in fatto nell'imputazione originaria, la successiva contestazione formale non costituisce una nuova contestazione tardiva preclusa dal decorso del termine per proporre querela.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori mediante la mera prospettazione di una lettura alternativa dei fatti, quando la motivazione di merito sia logica, coerente e dia conto delle principali risultanze processuali.
- La questione relativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. non può essere proposta per la prima volta in cassazione se la disposizione era vigente al momento della sentenza impugnata; in assenza di una specifica richiesta, il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio sulla causa di non punibilità.
- La particolare tenuità del fatto è comunque esclusa quando la fattispecie contestata prevede una pena minima superiore al limite edittale richiesto dall'art. 131-bis c.p.
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