Sentenza n. 895/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot.30199 del 14.05.2021 (doc. n.2), con il quale il Comune di Ostuni, Settore Urbanistica - Lavori Pubblici, ha restituito, senza alcuna istruttoria, l'autocertificazione di installazione ed attivazione, ex art. 35, comma 4 D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito in Legge n. 111 del 15/07/2011, così come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 convertito in Legge n. 221 del 17 dicembre 2012) trasmessa da Wind Tre in data 10.5.1976 per l'installazione di un impianto microcellulare da installare in Via Galileo Galilei; di tutti gli atti ad esso presupposti connessi e/o conseguenziali, ivi incluso per quanto possa occorrere l'art. 1 del Regolamento Edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: restituzione della comunicazione/autocertificazione cartacea relativa all’installazione e attivazione di un impianto microcellulare, per mancata presentazione telematica tramite il portale comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha restituito la documentazione relativa alla realizzazione di un impianto ripetitore di segnale, rilevando che essa non era stata presentata in modalità telematica attraverso il portale del SUEP. Ha dedotto la violazione dell’art. 35, comma 4, d.l. 98/2011, nonché la violazione dei principi generali dell’azione amministrativa e profili di eccesso di potere. La ricorrente sosteneva, in particolare, che la semplificazione prevista dalla disposizione consentisse la presentazione dell’autocertificazione senza ulteriori formalità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha chiarito che l’art. 35, comma 4, d.l. 98/2011 semplifica il titolo necessario per l’installazione di determinati impianti radioelettrici di debole potenza e ridotte dimensioni, consentendo l’avvio dei lavori sulla base di una comunicazione all’ente locale e all’organismo competente per i controlli. La semplificazione riguarda però la natura del titolo autorizzativo e non esclude il rispetto delle modalità tecnologiche e organizzative previste per la presentazione delle istanze nell’ambito di un’amministrazione digitalizzata. In applicazione del d.lgs. 222/2016 e dell’art. 2 d.P.R. 160/2010, la comunicazione deve essere presentata secondo le modalità telematiche previste dal Comune. Una SCIA o comunicazione presentata in forma cartacea non è quindi valida ed efficace. Il provvedimento comunale di restituzione è stato ritenuto legittimo. Le spese di giudizio sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 35, comma 4, d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011 e modificato dal d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012
al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni…le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto ed impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq, sono soggette a comunicazione all’ente locale e all’organismo competente ad effettuare i controlli ex art. 4 L. 36/2001, da effettuarsi contestualmente all’attivazione dell’impianto».
La norma semplifica la natura del titolo autorizzativo, consentendo l’avvio dei lavori sulla base di una comunicazione, ma non esonera dal rispetto delle modalità telematiche di presentazione previste dall’ordinamento e dall’amministrazione competente.
d.lgs. 222/2016
Richiamato quale fonte del contesto normativo di semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.
art. 2 d.P.R. 160/2010
Richiamato quale fondamento delle modalità telematiche di presentazione delle pratiche al SUAP/SUEP e dell’organizzazione digitale dell’attività amministrativa.
art. 4 l. 36/2001
Richiamato dall’art. 35, comma 4, d.l. 98/2011 quale riferimento per l’organismo competente ai controlli sugli impianti radioelettrici.
Massime di principio
- La semplificazione del titolo abilitativo prevista per gli impianti radioelettrici di debole potenza e ridotte dimensioni riguarda il contenuto e la natura dell’adempimento autorizzativo, ma non elimina l’obbligo di rispettare le modalità procedurali e tecnologiche stabilite per la presentazione della comunicazione.
- Nell’ambito di un’amministrazione digitalizzata, la comunicazione o SCIA relativa a un’attività soggetta a presentazione telematica deve essere trasmessa attraverso il portale istituzionale o il canale digitale previsto dall’amministrazione; la presentazione cartacea non produce validamente gli effetti dell’atto telematico.
- L’obbligo di presentazione telematica costituisce una modalità essenziale di esercizio dell’attività amministrativa digitalizzata e può giustificare la restituzione della pratica cartacea senza che ciò integri violazione della disciplina sostanziale di semplificazione.
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