Sentenza n. 566/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del T.a.r. Marche, sez. I, 6 febbraio 2017 n.103, che ha respinto il ricorso n. 272/2008 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, conosciuti in data imprecisata, concernenti il sito di bonifica di interesse nazionale - SIN del “Basso Bacino Fiume Chienti”: a) del decreto 10 gennaio 2008, recettivo delle determinazioni conclusive della conferenza d servizi decisoria; b) del decreto direttoriale 8 ottobre 2010 prot. MATT n. 679TRI/DI/B concernente l’adozione delle determinazioni conclusive della Conferenza dei Servizi decisoria del 30.9.2010 e il verbale della relativa conferenza; c) del decreto direttoriale 24 ottobre 2011 n. prot. MATT m. 1880/TRI/DI/9, concernente le decisioni finali della conferenza dei servizi, nonché le statuizioni della detta conferenza e dunque del verbale della conferenza stessa; d) della nota 28 giugno 2011 prot. n. 20983/TRI/DI ratificata nella conferenza decisoria del 12 ottobre 2011 di trasmissione alla ricorrente del parere ISPRA ed il parere stesso IS/SUO 2011/235 “relazioni attività di monitoraggio barriera idraulica marzo –giugno 2010”; e di ogni altro decreto direttoriale precedente prescrittivo delle decisioni assunte da ogni altra precedente conferenza di servizi preliminare, istruttoria, decisoria, nonché delle statuizioni assunte in tali precedenti conferenze; e di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed atto in genere, comunque connesso presupposto o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro i decreti direttoriali e le determinazioni delle conferenze di servizi relative alla MISE e alla bonifica del sito del Basso Bacino del Fiume Chienti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, già FAC GB di Cavalli Mirka & Co. S.a.s., ha appellato la sentenza del TAR Marche che aveva respinto l’impugnazione dei provvedimenti ministeriali e delle conferenze di servizi relativi al sito di bonifica del Basso Bacino del Fiume Chienti. Gli atti impugnati le imponevano misure di messa in sicurezza di emergenza e la partecipazione alle attività di progettazione e bonifica dei terreni e della falda. L’appellante ha dedotto l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie e l’insufficienza della motivazione circa la riconducibilità alla propria attività degli idrocarburi clorurati rinvenuti nella falda, sostenendo di non essere un’impresa calzaturiera, di avere soltanto commercializzato tetracloroetilene e di averlo stoccato in contenitori ermetici fuori terra. Ha contestato il nesso causale, prospettando il carattere storico e diffuso dell’inquinamento, la possibile responsabilità di altre imprese e l’inidoneità degli accertamenti amministrativi. Ha inoltre censurato la prescrizione di concorrere alla progettazione della bonifica, il coordinamento tra progetto di bonifica e MISE, l’imposizione di misure a carico di un soggetto non autore dell’inquinamento, la rilevanza della proprietà pubblica della falda, la qualificazione degli interventi come MISE anziché come bonifica e la possibilità di imporre tali misure in presenza del solo superamento delle CSC e non delle CSR. Sono stati richiamati anche vizi di travisamento, contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’accertamento della responsabilità ambientale non richieda una prova fondata sul criterio penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio, ma possa essere effettuato secondo il criterio civilistico del più probabile che non, valorizzando anche l’aumento del rischio e la contribuzione dell’attività al pericolo di contaminazione. L’Amministrazione può fondare il nesso causale su indizi plausibili, tra cui la vicinanza dell’impianto al sito contaminato e la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle impiegate o detenute dall’operatore, nonché su presunzioni semplici. Nel caso concreto, la verificazione ha confermato che l’area aziendale costituiva una sorgente di contaminazione: erano state riscontrate perdite di idrocarburi e significativi quantitativi di tetracloroetilene e dicloropropano nella falda in corrispondenza dello stabilimento; il dicloropropano era stato utilizzato direttamente dall’impresa e i dati a monte e a valle, unitamente agli accertamenti ARPAM e ISPRA, non consentivano di considerare l’impresa un mero recettore passivo dell’inquinamento. È stata quindi ritenuta provata, quantomeno, la corresponsabilità dell’impresa. Il progetto di bonifica è stato giudicato coerente con gli interventi di MISE e la prescrizione di concorrere alla progettazione è stata ritenuta giustificata dalla corresponsabilità accertata. La proprietà pubblica della falda non impedisce l’imposizione delle misure previste dalla normativa ambientale al soggetto cui sia riconducibile la contaminazione. Le misure erano effettivamente qualificabili come MISE, poiché dirette a contenere la diffusione delle sorgenti primarie, impedirne il contatto con altre matrici e rimuoverle in attesa di ulteriori interventi. Il superamento delle CSC, nel contesto di un sito gravemente contaminato e sottoposto a disciplina speciale, era sufficiente a giustificare gli interventi disposti. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 10.000 euro oltre accessori, nonché alle spese della verificazione.
Norme richiamate
art. 240 d.lgs. 152/2006
La disciplina delle definizioni ambientali, comprese la contaminazione, le CSC, le CSR e la messa in sicurezza di emergenza, è stata applicata per valutare la natura e la congruità degli interventi imposti.
art. 242 d.lgs. 152/2006
È stato richiamato quale fondamento della disciplina degli interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.
art. 244 d.lgs. 152/2006
La responsabilità del soggetto causatore della contaminazione può essere individuata dall’Amministrazione sulla base del criterio del più probabile che non e di indizi plausibili, anche mediante presunzioni semplici.
art. 245 d.lgs. 152/2006
È stato richiamato in relazione agli obblighi e agli interventi nei confronti dei soggetti interessati dalla contaminazione.
art. 253 d.lgs. 152/2006
È stato richiamato tra le disposizioni applicabili alla responsabilità e agli oneri relativi agli interventi di bonifica.
art. 243 d.lgs. 152/2006
È stato richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina delle acque emunte durante le operazioni di bonifica, ma la censura non è stata accolta.
art. 2727 c.c.
L’Amministrazione può dimostrare la responsabilità ambientale anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.
art. 17 d.lgs. 22/1997
È stato richiamato dall’appellante in relazione alla responsabilità per la contaminazione, senza incidere sull’esito reiettivo dell’appello.
art. 2 d.m. 471/1999
È stato richiamato per la disciplina della messa in sicurezza di emergenza e delle condizioni degli interventi di bonifica.
d.m. 18 settembre 2001 n. 468
Ha individuato il Basso Bacino del Fiume Chienti come sito di interesse nazionale.
d.m. 26 febbraio 2003
Ha definito la perimetrazione del sito di interesse nazionale.
Massime di principio
- Nell’individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006, il nesso causale tra attività svolta e inquinamento deve essere accertato secondo il criterio civilistico del più probabile che non, non secondo il criterio penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
- L’Amministrazione può fondare l’accertamento della responsabilità ambientale su indizi plausibili, quali la vicinanza dell’impianto alla contaminazione, la corrispondenza tra le sostanze rinvenute e quelle impiegate o detenute dall’operatore e gli esiti dei monitoraggi, anche mediante presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2727 c.c.
- Il carattere storico o diffuso dell’inquinamento non esclude la responsabilità del singolo operatore quando gli elementi istruttori consentano di individuare una sua contribuzione causale, anche soltanto corresponsabile, alla contaminazione.
- Il soggetto individuato come corresponsabile della contaminazione può essere obbligato a concorrere alla progettazione e all’attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, anche quando la falda contaminata appartenga al demanio pubblico.
- La messa in sicurezza di emergenza comprende le misure necessarie a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali e rimuoverle in attesa di eventuali interventi successivi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente.
- Nel contesto dei siti gravemente contaminati assoggettati alla disciplina speciale dei siti di interesse nazionale, il superamento delle CSC può giustificare l’imposizione di misure di MISE e di bonifica quando gli interventi risultino necessari e congrui rispetto alla contaminazione accertata, senza che sia indispensabile il superamento delle CSR.
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