Sentenza del 19/04/2021 n. 3562 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Delega di firma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di legittimazione della sottoscrizione: l'atto era stato sottoscritto dal Capo Area (Dott. XX) e non dal dirigente dell'Ufficio, e l'amministrazione non avrebbe provato il potere di firma/delega a favore del sottoscrittore.
La decisione
La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado: ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso perché il Dott. XX apparteneva alla 'terza area' prevista dall'art. 17 del CCNL comparto agenzie fiscali (quadriennio 2002-2005) e risultava regolarmente delegato alla firma tramite documentazione (ordine di servizio) depositata in giudizio. La delega è stata qualificata come delega di firma (non di funzioni) e può essere attuata anche mediante ordine di servizio che individui la qualifica anziché la persona. Conseguentemente il ricorso del contribuente è stato rigettato e le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 42 DPR n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega può essere attribuita a un funzionario di terza area (non è richiesta qualifica dirigenziale).
Art. 56 DPR n. 633/1972
Rinvio alla disciplina prevista per le imposte sui redditi (e quindi alla previsione dell'art. 42 DPR 600/1973) circa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento in materia IVA.
Art. 17 CCNL comparto "agenzie fiscali" (quadriennio 2002-2005)
Fornisce la classificazione del personale (es. 'terza area') che, ratione temporis, individua i funzionari idonei a ricevere la delega di firma per gli atti impositivi.
Art. 8 comma 24 D.L. n.16/2012 (convertito L. n.44/2012)
Eventuali declaratorie di incostituzionalità riferite a questa norma non incidono sulla validità degli atti della amministrazione finanziaria secondo la giurisprudenza richiamata.
Giurisprudenza: Cass. Civ. n. 11013/2019
Conferma che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e che nell'ambito dell'organizzazione interna può essere documentata anche mediante ordini di servizio che individuino la qualifica del delegato, consentendo la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.
Massime di principio
- Per la validità di un avviso di accertamento è necessario che la sottoscrizione sia del Capo dell'Ufficio o di un impiegato direttivo da questi delegato; la figura del 'terza area' individuata dal CCNL può essere idonea per tale delega.
- La delega rilevante è principalmente una delega di firma (decentramento burocratico): l'atto rimane imputabile all'organo delegante e la Sua forma è interna all'amministrazione.
- L'amministrazione può comprovare la delega anche mediante ordine di servizio o documentazione che individui la qualifica del delegato; non è sempre necessario un atto nominativo di delega pubblicizzato esternamente.
- In giudizio ricade sull'amministrazione l'onere di provare la legittimazione del sottoscrittore; se tale prova viene fornita (anche in appello) la contestazione di nullità per mancata sottoscrizione decade.
- La possibilità di impugnare per nullità richiede valutazione fattuale: l'assenza di prova della delega nei primi gradi può essere sanata dal deposito della documentazione in appello, con conseguente rigetto del ricorso del contribuente.
- I giudici possono disporre la compensazione delle spese quando le questioni sono prevalentemente procedurali e l'amministrazione produce la prova della delega solo in sede d'appello; pertanto è utile valutare anche il rischio di costi processuali.
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