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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 3562 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Delega di firma

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nullità dell'avviso di accertamento per mancanza di legittimazione della sottoscrizione: l'atto era stato sottoscritto dal Capo Area (Dott. XX) e non dal dirigente dell'Ufficio, e l'amministrazione non avrebbe provato il potere di firma/delega a favore del sottoscrittore.

La decisione

La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado: ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'avviso perché il Dott. XX apparteneva alla 'terza area' prevista dall'art. 17 del CCNL comparto agenzie fiscali (quadriennio 2002-2005) e risultava regolarmente delegato alla firma tramite documentazione (ordine di servizio) depositata in giudizio. La delega è stata qualificata come delega di firma (non di funzioni) e può essere attuata anche mediante ordine di servizio che individui la qualifica anziché la persona. Conseguentemente il ricorso del contribuente è stato rigettato e le spese sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 42 DPR n. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega può essere attribuita a un funzionario di terza area (non è richiesta qualifica dirigenziale).

  • Art. 56 DPR n. 633/1972

    Rinvio alla disciplina prevista per le imposte sui redditi (e quindi alla previsione dell'art. 42 DPR 600/1973) circa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento in materia IVA.

  • Art. 17 CCNL comparto "agenzie fiscali" (quadriennio 2002-2005)

    Fornisce la classificazione del personale (es. 'terza area') che, ratione temporis, individua i funzionari idonei a ricevere la delega di firma per gli atti impositivi.

  • Art. 8 comma 24 D.L. n.16/2012 (convertito L. n.44/2012)

    Eventuali declaratorie di incostituzionalità riferite a questa norma non incidono sulla validità degli atti della amministrazione finanziaria secondo la giurisprudenza richiamata.

  • Giurisprudenza: Cass. Civ. n. 11013/2019

    Conferma che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e che nell'ambito dell'organizzazione interna può essere documentata anche mediante ordini di servizio che individuino la qualifica del delegato, consentendo la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega.

Massime di principio

  • Per la validità di un avviso di accertamento è necessario che la sottoscrizione sia del Capo dell'Ufficio o di un impiegato direttivo da questi delegato; la figura del 'terza area' individuata dal CCNL può essere idonea per tale delega.
  • La delega rilevante è principalmente una delega di firma (decentramento burocratico): l'atto rimane imputabile all'organo delegante e la Sua forma è interna all'amministrazione.
  • L'amministrazione può comprovare la delega anche mediante ordine di servizio o documentazione che individui la qualifica del delegato; non è sempre necessario un atto nominativo di delega pubblicizzato esternamente.
  • In giudizio ricade sull'amministrazione l'onere di provare la legittimazione del sottoscrittore; se tale prova viene fornita (anche in appello) la contestazione di nullità per mancata sottoscrizione decade.
  • La possibilità di impugnare per nullità richiede valutazione fattuale: l'assenza di prova della delega nei primi gradi può essere sanata dal deposito della documentazione in appello, con conseguente rigetto del ricorso del contribuente.
  • I giudici possono disporre la compensazione delle spese quando le questioni sono prevalentemente procedurali e l'amministrazione produce la prova della delega solo in sede d'appello; pertanto è utile valutare anche il rischio di costi processuali.

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