Cassazione Penale, Sentenza n. 25119/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna a seguito di giudizio abbreviato per fatti riconducibili agli artt. 56, 81, 110, 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1 c.p.; deducevano tre motivi: (1) vizio di motivazione per presunta illogicità e mancata considerazione delle intercettazioni e della diversa condotta individuale, contestando il riconoscimento del concorso di persone; (2) errata mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 c.p.; (3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e generici, rilevando che le censure erano, in gran parte, letture alternative del merito non ammesse in sede di legittimità e prive di specificità ovvero non indicavano un travisamento della prova. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo analitico e persuasivo le scelte di merito (valutazione delle intercettazioni, concorso di persone, esclusione della riqualificazione in termini più favorevoli e mancato riconoscimento delle attenuanti per la gravità del fatto e la mancanza di elementi positivi). A norma dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili liquidate in euro 1.600,00 oltre accessori. La sentenza di merito resta quindi confermata nei suoi effetti.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Norma penalistica richiamata tra le imputazioni; citata come parte del quadro contestuale delle accuse a carico dei ricorrenti
art. 81 c.p.
Richiamato come principio applicabile alla responsabilità per il concorso di più reati/atti, nel quadro delle imputazioni
art. 110 c.p.
Riferimento al concorso di persone nel reato, valutato dalla Corte di merito e confermato dalla Cassazione
art. 629, comma secondo c.p. in relazione all'art. 628, comma terzo, n.1 c.p.
"art. 629, comma secondo, in relazione all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen."
Norme costituenti il capo di imputazione principale (reato e circostanze aggravanti): la Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi; la Cassazione non ha ritenuto dedotta in modo specifico la falsità della valutazione probatoria
art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione; la Cassazione ricorda che le censure sulla motivazione devono essere specifiche per essere ammissibili
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giudice imparziale e del giusto processo evocato nella critica alla motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito conforme ai canoni costituzionali
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma che regola i limiti di esposizione del motivo in cassazione: la Corte si è attenuta ai limiti di esposizione e di deduzione dei motivi richiesti
art. 610 c.p.
Richiesta dai ricorrenti per una possibile riqualificazione del fatto; la Corte di merito ha motivato l'esclusione della riqualificazione e la Cassazione ha ritenuto la censura generica e non idonea a sovvertire la valutazione di merito
art. 62-bis c.p.
"circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen."
La Corte ha confermato la possibilità di non riconoscere la diminuente per carenza di elementi positivi e ha richiamato la riforma (d.l. 23/5/2008, n. 92 conv. con l. 24/7/2008, n.125) che richiede più dell'incensuratezza per concedere la diminuente
art. 616 c.p.p.
"art. 616 cod. proc. pen."
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della somma alla cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità
art. 591, co.1, lett. c) c.p.p.
"art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p."
Richiamato quale fondamento per dichiarare inammissibili motivi generici e non specifici che non mettono in relazione le argomentazioni del ricorso con le ragioni della decisione impugnata
d.l. 23 maggio 2008, n. 92 conv. l. 24 luglio 2008, n. 125
"d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125"
Riforma citata in relazione all'art. 62-bis: dopo tale riforma, per il riconoscimento delle attenuanti generiche non è più sufficiente l'incensuratezza
Corte Cost. n. 186/2000 (giurisprudenza)
"Corte Cost. n.186 del 2000"
Riferimento giurisprudenziale usato per giustificare il possibile riconoscimento di profili di colpa nella proposizione di ricorsi manifestamente infondati
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile proporre una semplice lettura alternativa del materiale probatorio: le censure devono indicare specifici vizi di motivazione, travisamento della prova o manifesta illogicità per essere ammesse.
- Le critiche generiche alla persuasività, attendibilità o peso delle prove (compresi i significati attribuiti alle intercettazioni) sono inammissibili se non accompagnate da elementi che dimostrino un errore manifesto o un travisamento della prova.
- Per ottenere la riqualificazione del fatto in sede di legittimità occorre dimostrare un vizio normativo o un travisamento decisivo della prova; una semplice proposta di diversa qualificazione è insufficiente.
- Dopo la riforma del 2008, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi che giustifichino la diminuzione: il mero stato di incensuratezza non è più sufficiente.
- Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per genericità o manifesta infondatezza, il giudice può condannare il ricorrente alle spese e comminare una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Le intercettazioni possono essere contestate in Cassazione solo se si dimostra un travisamento del loro contenuto o una difformità decisiva e incontestabile fra quanto verbalmente riportato in motivazione e il contenuto reale.
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