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Sentenza

Sentenza n. 14495/2026 - Roma, Sezione 3

per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 13121 del 18.12.2024, emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro n. 13121/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 13121/2024 del Tribunale Ordinario di Roma – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto all'attribuzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti in relazione al servizio non di ruolo prestato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per euro 500,00 annui e complessivi euro 2.000,00, nonché il diritto al rimborso delle spese del giudizio presupposto, liquidate in euro 1.313,00 oltre accessori. Il titolo era stato notificato all'amministrazione ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza né quanto all'accredito della Carta elettronica né quanto al pagamento delle spese di lite. Il Ministero si è costituito senza svolgere attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all'amministrazione, e che il termine dilatorio di centoventi giorni era decorso senza adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza presupposta, attribuendo al ricorrente la Carta elettronica del docente per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per euro 500,00 annui e complessivi euro 2.000,00, e pagando le spese del giudizio presupposto, pari a euro 1.313,00 oltre accessori. Ha assegnato all'amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento e previa richiesta del ricorrente, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione. Ha escluso, allo stato, la condanna a penalità di mora, riservandola a un'eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori se dovuti, ed è stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione del giudicato, anche derivante da una sentenza del giudice ordinario, nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    L'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stata ritenuta procedibile dopo la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria del comando giudiziale non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • La rituale notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti per procedere all'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di eseguire puntualmente il comando giudiziale entro un termine congruo e può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora non è automatica nel giudizio di ottemperanza e può essere esclusa quando il giudice non ravvisi, allo stato, i relativi presupposti, ferma la possibilità di valutarla in caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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