Sentenza n. 339/2026 - Torino, Sezione 3
per l'esatta ottemperanza della sentenza n. 1231/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 13/05/2024, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, dunque, per la complessiva somma di € 3.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto il beneficio economico di 500 euro annui per sei anni scolastici, per complessivi 3.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino del 13 maggio 2024, chiedendo il pagamento delle somme riconosciute per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, nonostante la formazione del giudicato e la previa notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione. Il TAR ha rilevato che la sentenza era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC presso il domicilio reale dell'amministrazione e che, prima della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino e di pagare alla ricorrente la complessiva somma di 3.000 euro, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento e agli atti necessari, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nel trattamento dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché alla restituzione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, il giudice ordina all'amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 55/2014
Ha giustificato la dimidiazione dei parametri per la liquidazione delle spese legali.
Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al d.m. 55/2014
È stata utilizzata come parametro per la liquidazione del compenso professionale nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non esegue spontaneamente un titolo giudiziale esecutivo, dopo la notificazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato fissando un termine per l'adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata contestazione dell'inadempimento e la documentazione della notificazione del titolo giudiziale sono sufficienti a giustificare l'ordine di pagamento delle somme liquidate nel giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'amministrazione, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione entro un termine ulteriore.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nel trattamento economico già corrisposto dall'amministrazione di appartenenza.
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