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Sentenza

Sentenza del 10/04/2017 n. 243 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

IVA - Inottemperanza all'obbligo di dichiarazione annuale - Conseguenze - Accertamento induttivo - Possibilità - IVA non registrata nelle liquidazioni periodiche - Indetraibilità dell'IVA versata sugli acquisti nello stesso periodo - Pagamento desumibile da altra documentazione - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente non aveva presentato la dichiarazione annuale IVA. L'Ufficio ha quindi ricostruito induttivamente il giro d'affari utilizzando qualunque elemento disponibile, compresa la dichiarazione annuale presentata tardivamente. Il contribuente ha contestato sia la legittimità dell'accertamento sia il mancato riconoscimento dell'IVA versata sugli acquisti di beni e servizi nello stesso periodo, sostenendo che il pagamento risultasse comunque dalla contabilità e da altra documentazione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'omessa presentazione della dichiarazione annuale legittima l'accertamento induttivo e consente all'Ufficio di utilizzare ogni elemento conoscitivo utile per ricostruire l'imponibile e l'imposta. Inoltre, l'IVA sugli acquisti effettuati nel periodo di omessa dichiarazione non è detraibile se non risulta dalle dichiarazioni periodiche previste, anche quando il relativo pagamento sia desumibile dalla contabilità d'impresa o da altra documentazione. Il principio è conforme a Cass. n. 1020/2016.

Norme richiamate

  • Disciplina IVA sull'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale

    L'omessa presentazione della dichiarazione annuale consente all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento induttivo, ricostruendo i dati fiscali sulla base di qualsiasi elemento utile conosciuto dall'Ufficio.

  • Disciplina IVA sulla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti

    L'IVA sugli acquisti effettuati nel periodo cui si riferisce l'omessa dichiarazione non può essere detratta se non risulta dalle dichiarazioni periodiche richieste. La mera prova del pagamento tramite contabilità o altra documentazione non è sufficiente.

  • Cassazione civile, n. 1020/2016

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme sul principio secondo cui l'omessa dichiarazione annuale legittima l'accertamento induttivo e impedisce il riconoscimento della detrazione IVA non risultante dalle dichiarazioni periodiche.

Massime di principio

  • L'omessa dichiarazione annuale IVA espone il contribuente a un accertamento induttivo, nel quale l'Ufficio può utilizzare anche dati provenienti da documenti tardivi o da altre fonti, senza essere vincolato esclusivamente alla contabilità formalmente tenuta.
  • La contabilità d'impresa e le fatture di acquisto possono dimostrare che l'IVA è stata pagata, ma non sostituiscono necessariamente gli adempimenti dichiarativi richiesti per esercitare il diritto alla detrazione.
  • In caso di omessa dichiarazione, la prova dell'esistenza del credito IVA e la prova del rispetto delle condizioni formali per detrarlo sono profili distinti: la prima non basta automaticamente a soddisfare la seconda.
  • Per prevenire conseguenze analoghe è essenziale presentare tempestivamente le dichiarazioni annuali e indicare regolarmente l'IVA detraibile nelle dichiarazioni o liquidazioni periodiche previste dalla normativa.

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