Cassazione Penale, Sentenza n. 07676/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 12/03/2025 con la quale il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva sostituito la misura dell'affidamento in prova con la detenzione domiciliare, contestando di non aver violato gli obblighi imposti (sostenendo che il personale di controllo si era recato ad un civico diverso oppure che non aveva sentito il citofono) e deducendo che i fatti erano di minima gravità, contrari al fine rieducativo e lesivi della possibilità di proseguire un percorso lavorativo; si chiedeva la modifica delle prescrizioni anziché la revoca della misura
La decisione
Il reclamo, trasmesso alla Corte di cassazione e qualificato quale ricorso per cassazione, è stato dichiarato inammissibile per un vizio formale: all'atto della presentazione il ricorso era sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti (avv. Vittoria Santoro); la Corte ha ritenuto che la successiva produzione di memorie da parte di altro difensore iscritto non possa sanare il difetto formale previsto dall'art. 613 c.p.p.; perciò il ricorso non è stato esaminato nel merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 613 cod. proc. pen.
nessuna citazione testuale integrale nel provvedimento
La Corte interpreta l'art. 613 c.p.p., nella versione modificata dalla legge n.103/2017, nel senso che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti a pena di inammissibilità; la mancata iscrizione del difensore all'atto della presentazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione
legge n. 103/2017
riferimento alla novella che ha espunto l'inciso "salvo che la parte non vi provveda personalmente"
La modifica normativa ha eliminato la possibilità per l'imputato di proporre direttamente il ricorso in cassazione, riservando la sottoscrizione all'avvocato iscritto nell'albo speciale; la Corte ritiene la limitazione conforme ai principi costituzionali
giurisprudenza della Cassazione (Sez. U., n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello)
richiamata per affermare la conformità costituzionale della norma
Viene richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. nella parte che esclude la proposizione del ricorso personalmente dall'imputato, confermando l'obbligo della rappresentanza tecnica in cassazione
Massime di principio
- Se un reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza viene trasmesso o riqualificato come ricorso per cassazione, bisogna verificare fin dal momento della presentazione che l'atto sia sottoscritto da un avvocato iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti: l'assenza di tale requisito determina l'inammissibilità della impugnazione anche se poi intervengono altri difensori abilitati
- La regola formale dell'art. 613 c.p.p. è rigorosa: la successiva integrazione o la produzione di memorie da parte di un difensore diverso non sanano il vizio originario relativo all'iscrizione nell'albo speciale
- Quando l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per vizio formale, i profili di merito (es. insufficiente motivazione, contrasto con il fine rieducativo, minima gravità dei fatti) non vengono esaminati; perciò è importante curare i requisiti formali prima di proporre il gravame
- In casi simili va valutata, previamente al deposito dell'impugnazione in Cassazione, l'eventuale alternativa di ulteriori rimedi ordinari o di istanze al Tribunale di sorveglianza (es. richiesta di revisione/modifica delle prescrizioni) quando il vizio sia sanabile attraverso provvedimenti del giudice di merito
- Per evitare la perdita del diritto di sindacato per motivi formali, è buona pratica far sottoscrivere l'atto, sin dalla prima presentazione, da un difensore gia' iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti o verificare l'ammissibilità dell'impugnazione secondo la qualificazione che il giudice di merito potrebbe dare all'atto
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