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Ordinanza

Ordinanza n. 740/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta), n. 1, pubblicata il 2 gennaio 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202601137

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia delle appellanti alla domanda cautelare, senza esaminare nel merito i presupposti della sospensione e senza decidere l’appello principale. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica già fissata per il 7 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 1 del 2 gennaio 2026, di reiezione del ricorso di primo grado, relativa alla procedura di gara identificata dal CIG B5F37668B7

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le società appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso proposto nell’ambito di una procedura di gara. Con l’appello hanno chiesto anche, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata. Dal testo dell’ordinanza non emergono i motivi di merito dedotti contro la sentenza di primo grado. Prima della camera di consiglio, le appellanti hanno rinunciato alla domanda cautelare, anche alla luce delle difese delle controparti e della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata in relazione alla domanda cautelare incidentale di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata; la domanda non è stata esaminata nel merito per effetto della rinuncia dell’appellante.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare proposta in appello comporta la presa d’atto da parte del giudice e preclude l’esame nel merito dei presupposti cautelari, senza incidere sulla prosecuzione dell’appello principale.
  • Quando la domanda cautelare è rinunciata e il merito dell’appello è già fissato, il giudizio può proseguire per la trattazione della causa all’udienza già stabilita.
  • In assenza di una diversa statuizione, le spese della fase cautelare possono essere compensate tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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