Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2690/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento 1) della delibera n. 1561 del 08/08/2025 avente ad oggetto “Indizione Procedura aperta l'affidamento del “Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di cadaveri, spoglie di animali, cetacei, selaci e tartarughe comprese, di alimenti giudicati non edibili e da eliminare presso impianto riconosciuto; disponibilità di sala settoria registrata 1069/09 per l'esecuzione di autopsie su piccoli e grandi animali; assistenza per le attività relative alla identificazione, registrazione e destino dei cadaveri di cani e gatti, della diagnostica cadaverica dei sinantropi e degli animali non convenzionali; attività di spopolamento ai sensi dell'art. 18 del REG CE 1099/2009” - Asl Napoli 2 Nord - Approvazione atti di gara”, in uno agli allegati; 2) della delibera n. 1734 del 24/9/2025 di rettifica in parte qua degli atti di gara sub.1; 3) del bando di gara; 4) del disciplinare di gara; 5) del disciplinare tecnico; 6) dei chiarimenti del 6 novembre 2025; 7) della delibera n.1963 del 16/10/2025 avente ad oggetto “Procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del “Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento carcasse, spoglie di animali ed alimenti giudicati non edibili e da eliminare presso impianto riconosciuto; assistenza per le attività relative all'identificazione, registrazione e destino delle carcasse di cani e gatti; della diagnostica cadaverica dei sinantropi; attività di spopolamento ai sensi dell'art.18 del Reg. CE 1099/2009” - Proroga; 8) chiarimenti del 6-11-2025 prot. 0044754U;

Giustizia amministrativa202506070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di una procedura aperta a lotto unico per servizi di rimozione, trasporto e smaltimento di carcasse e materiali di origine animale, attività autoptiche, identificazione di animali e spopolamento, nonché proroga tecnica del precedente affidamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera di indizione e approvazione degli atti di gara, la successiva rettifica, il bando, il disciplinare, il disciplinare tecnico, i chiarimenti e la proroga tecnica del precedente affidamento. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 58, comma 3, del d.lgs. 36/2023, dell'art. 3 della l. 241/1990 e il difetto di motivazione, sostenendo che l'accorpamento in un unico lotto di prestazioni eterogenee — smaltimento di spoglie e alimenti non edibili, attività di sala settoria e attività di cattura, telenarcosi, abbattimento e spopolamento — avrebbe impedito la partecipazione delle piccole e medie imprese e favorito l'affidatario uscente. Con il secondo motivo ha contestato la violazione dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, l'erroneità della stima del costo del personale e l'illegittima modificazione della lex specialis mediante chiarimenti, rilevando l'incompatibilità tra l'importo stimato e un servizio operativo h24, per 365 giorni l'anno, con intervento entro tre ore dalla chiamata. Con il terzo motivo ha censurato la proroga tecnica, ritenendola imputabile ai ritardi dell'Amministrazione e quindi contraria ai principi che regolano la proroga e all'art. 120 del d.lgs. 36/2023. Con un ulteriore motivo ha denunciato la violazione dei principi di lealtà e buon andamento, nonché lo sviamento, per la mancata pubblicazione dell'Allegato A richiamato dal disciplinare tecnico in relazione alle attività di spopolamento, assumendo che tale omissione rendesse indeterminato l'oggetto della gara.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha superato l'orientamento precedentemente espresso dalla stessa Sezione in una fattispecie analoga, richiamando la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 9462/2025, secondo cui è legittima la scelta della stazione appaltante di non suddividere l'appalto in lotti prestazionali quando tale scelta sia sostenuta da esigenze di efficienza organizzativa e di tutela dell'interesse pubblico, in bilanciamento con l'obiettivo proconcorrenziale di favorire le piccole e medie imprese. Nel caso concreto, il capitolato aveva motivato il lotto unico con la stretta interconnessione delle attività, la necessità di acquisire dati epidemiologici unitari, l'esigenza di prevenire malattie zoonosiche, la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nonché l'efficacia della vigilanza e del controllo affidati a un unico soggetto. Ritenuta legittima la scelta del lotto unico, il TAR ha rilevato che la ricorrente aveva dichiarato di non possedere tutte le competenze tecniche necessarie e di non poter formulare l'offerta, senza prospettare la partecipazione in raggruppamento o consorzio. Da ciò ha desunto l'assenza di una posizione qualificata e differenziata e la non tutelabilità del mero interesse strumentale alla legittimità della gara. Anche le censure relative al costo del personale, alla proroga tecnica e alla mancata pubblicazione dell'Allegato A non sono state esaminate nel merito, poiché riferite a un interesse strumentale non azionabile dalla ricorrente, ormai priva di legittimazione a contestare la procedura. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. 36/2023

    Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei princìpi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese

    La mancata suddivisione in lotti deve essere motivata, ma la finalità proconcorrenziale deve essere bilanciata con altri interessi pubblici, tra cui l'efficienza della spesa e dell'organizzazione del servizio; il lotto unico è legittimo quando le prestazioni risultino strettamente interconnesse e la gestione unitaria sia adeguatamente motivata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il motivo relativo alla carenza di motivazione è stato ritenuto infondato in quanto il capitolato esponeva le ragioni tecniche e di interesse pubblico della scelta del lotto unico.

  • art. 11 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata invocata per contestare la stima del costo del personale e i chiarimenti della stazione appaltante, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per carenza di posizione qualificata e differenziata della ricorrente.

  • art. 120 d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata invocata contro la proroga tecnica del precedente affidamento, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per carenza di interesse tutelabile.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato utilizzato per fissare l'udienza pubblica di trattazione del merito.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione al deposito delle memorie delle parti prima dell'udienza pubblica.

Massime di principio

  • La scelta della stazione appaltante di accorpare le prestazioni in un unico lotto non è illegittima per il solo fatto che le attività presentino profili funzionali distinti: essa è legittima quando l'Amministrazione motivi adeguatamente la stretta interconnessione delle prestazioni e dimostri che la gestione unitaria risponde a esigenze di efficienza, controllo, qualità del servizio e tutela dell'interesse pubblico.
  • Nel bilanciamento previsto dall'art. 58 del d.lgs. 36/2023, la promozione della partecipazione delle piccole e medie imprese costituisce un obiettivo da coordinare con altri valori tutelati dal diritto dei contratti pubblici, quali l'efficienza organizzativa, l'efficacia della spesa e la tutela della salute pubblica; la concorrenza opera come strumento per il perseguimento dell'interesse pubblico e non come fine assoluto.
  • L'operatore economico che dichiari di non possedere le competenze necessarie per partecipare a una gara strutturata in lotto unico e non prospetti la partecipazione mediante raggruppamento o consorzio non può, di regola, far valere il mero interesse strumentale alla riedizione della procedura o alla legittimità di singoli aspetti della lex specialis.
  • L'assenza di una posizione qualificata e differenziata derivante dall'impossibilità di partecipare alla gara preclude l'esame delle censure relative ad altri profili della procedura, quali la stima del costo del personale, la proroga tecnica o l'indeterminatezza di un allegato, quando tali censure siano dedotte soltanto in funzione dell'interesse strumentale alla rinnovazione della gara.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSuddivisione in lotti
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.