Cassazione Civile, Ordinanza n. 11249/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo. Dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio per difetto di motivazione sulla quantificazione dell'indennizzo, la corte d'appello, in sede di rinvio, ha rideterminato l'importo dell'indennizzo e ha liquidato le spese per fase monitoria, opposizione, legittimità e rinvio. Il soccombente in sede di rinvio ha quindi proposto ricorso per cassazione con quindici motivi. I primi sei censuravano la liquidazione degli esborsi e dei compensi relativi al procedimento monitorio, all'opposizione, al giudizio di legittimità e al giudizio di rinvio, deducendo nullità per difetto di motivazione, violazione del principio di reformatio in peius e erronea applicazione delle norme sulle spese. I motivi dall'ottavo al quindicesimo contestavano la mancata applicazione della maggiorazione del 30% prevista per gli atti depositati telematicamente con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, lamentando anche vizi motivazionali e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il settimo motivo riguardava, in particolare, la regolazione delle spese del procedimento monitorio in rapporto all'effetto espansivo interno e al divieto di reformatio in peius. Il Ministero ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal primo al sesto perché l'errore nella determinazione della misura delle spese vive è emendabile con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c. e non con il ricorso per cassazione. Ha respinto il settimo motivo, ritenendo corretta la regolazione autonoma delle spese in base alla soccombenza nel giudizio di opposizione e nel successivo rinvio, senza vincolo di reformatio in peius rispetto alla liquidazione precedente. Ha dichiarato inammissibili i motivi dall'ottavo al quindicesimo, osservando che la mancata concessione della maggiorazione telematica prevista dal d.m. n. 55 del 2014 dipende da un apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulle tecniche redazionali concretamente adottate e che, nel caso concreto, non ricorreva alcuna anomalia motivazionale censurabile in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
L'errore nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa si corregge con il procedimento di correzione del provvedimento, non con ricorso per cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di nullità per difetto di motivazione; la Corte esclude che nel caso vi sia una motivazione mancante o apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il requisito della motivazione del provvedimento.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione; la Corte nega la sussistenza di un'anomalia motivazionale rilevante.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
L'opposizione nel procedimento di equa riparazione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento.
art. 91 c.p.c.
Le spese sono regolate in base alla soccombenza, anche nel giudizio di rinvio, secondo l'esito finale della lite.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte non ravvisa omissioni di pronuncia sul punto dedotto.
art. 329 c.p.c.
Richiamato nel contesto della censura sull'effetto espansivo interno e sulla pretesa reformatio in peius.
art. 333 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle impugnazioni e degli effetti della decisione riformata.
art. 334 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle impugnazioni e degli effetti della decisione riformata.
art. 336 c.p.c.
Richiamato per l'effetto espansivo interno della decisione riformata.
art. 342 c.p.c.
Richiamato nel contesto dei limiti dell'impugnazione e della riforma della decisione.
art. 3 Cost.
Richiamato nelle censure, ma non è accolto alcun profilo di violazione.
art. 13, comma 6, L. 31 dicembre 2012, n. 247
Richiamato come base normativa della richiesta di maggiorazione dei compensi per il deposito telematico.
art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
"[i]l compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione"
La maggiorazione del 30% non è automatica, ma di regola e rimessa a un apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulla concreta idoneità delle tecniche informatiche utilizzate.
art. 1, comma 1, D.M. 8 marzo 2018, n. 37
Ha inserito il comma 1-bis nell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato come vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato come vizio di nullità del provvedimento e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato sulla motivazione dopo la riforma del 2012.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo perché il giudizio è esente.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa, Parte I, art. 13
Richiamato nei motivi relativi agli esborsi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 30, comma 1
Richiamato nei motivi relativi agli esborsi.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2
Richiamato nei motivi relativi alla liquidazione dei compensi.
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 221, comma 3
Richiamato nei motivi relativi alla maggiorazione per il deposito telematico.
D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, comma 1
Richiamato nei motivi relativi alla maggiorazione per il deposito telematico.
Massime di principio
- L'errore nella sola quantificazione delle spese vive non integra di regola un vizio deducibile con ricorso per cassazione, essendo esperibile il rimedio della correzione del provvedimento ex art. 287 c.p.c.
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, l'opposizione non è un autonomo giudizio di impugnazione ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; la regolazione delle spese segue la soccombenza complessiva della fase in cui la parte è risultata vittoriosa o soccombente.
- Nel giudizio di rinvio la liquidazione delle spese non è vincolata alla precedente statuizione, ma deve essere effettuata secondo l'esito finale della lite e il criterio della soccombenza.
- La maggiorazione del compenso prevista per gli atti depositati telematicamente con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione non costituisce un automatismo, ma richiede un apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla concreta idoneità degli strumenti utilizzati.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è deducibile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per il mero difetto di sufficienza della motivazione.
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