Sentenza n. 1023/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 3405/2024 (R.G. 12050/22) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 17.07.2024, e notificata il 6.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a ottenere la Carta Docente, per un importo annuo di 500 euro, con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale, ormai passato in giudicato, nonostante fosse decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo. Ha inoltre richiesto la rivalutazione monetaria delle somme dovute e la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di pagare integralmente le somme riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte. Ha disposto che l'incarico commissariale sia senza compenso, ritenendolo compreso nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, e ha precisato che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, poiché il titolo non conteneva una pronuncia sul punto e, per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, senza che fosse stata documentata una rivalutazione superiore agli interessi legali. Ha applicato, sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine per l'adempimento spontaneo. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza e l'adozione dell'ordine di esecuzione, della penalità di mora e delle misure sostitutive necessarie all'attuazione del titolo.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, anche d'ufficio, una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla norma, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce presupposto per l'esecuzione forzata e per l'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell'amministrazione resistente, può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce il fondamento del diritto alla Carta Docente riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, se documentata.
artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.
Fondano la condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo un termine ulteriore per l'adempimento sostitutivo su istanza della parte interessata.
- La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell'amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle soggette alla legge Pinto, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Per i crediti retributivi successivi al 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per la differenza eventualmente eccedente gli interessi, purché tale eccedenza sia documentata e il titolo giudiziale non abbia già definito diversamente la spettanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può applicare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. sulla sorte capitale, fissandola in misura pari agli interessi legali dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'adempimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
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