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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11653/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva stipulato con una banca, nel 2005, un mutuo fondiario di euro 700.000, rimborsabile in 40 rate semestrali a tasso variabile, con tasso corrispettivo iniziale del 4% e tasso di mora pari al tasso nominale maggiorato di due punti. La mutuataria aveva dedotto che la clausola sugli interessi moratori fosse nulla per usura genetica, perché il tasso di mora pattuito al momento della stipula superava il tasso soglia del trimestre di riferimento. In primo grado era stata accertata la nullità della sola clausola sugli interessi di mora, ma non la gratuità del mutuo, ritenendosi che l’usurarietà della mora non travolgesse gli interessi corrispettivi leciti. In appello tale decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione della disciplina antiusura e dell’art. 1815, comma 2, c.c., sostenendo che, essendo usurario l’interesse di mora, il mutuo dovesse divenire gratuito con esclusione di ogni interesse; ha anche contestato l’impostazione che distingue tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della sanzione.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di improcedibilità, rilevando che la ricorrente aveva comunque prodotto la copia notificata della sentenza e che, in ogni caso, la controparte aveva depositato tale copia. Nel merito ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso, richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite in materia di usura degli interessi moratori: la disciplina antiusura si applica anche agli interessi di mora; se il tasso moratorio è usurario, opera l’art. 1815, comma 2, c.c. solo con riferimento a tali interessi, mentre restano dovuti gli interessi corrispettivi leciti; in caso di ritardo nel pagamento, gli interessi di mora sono dovuti nella misura dei corrispettivi validamente pattuiti ex art. 1224, comma 1, c.c. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha compensato integralmente le spese di legittimità per la sopravvenienza del diverso arresto delle Sezioni Unite rispetto alla proposizione del ricorso, ponendo inoltre a carico della ricorrente l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    La sanzione della non debenza degli interessi opera anche quando sia usurario il tasso moratorio, ma limitatamente alla componente usuraria; non travolge automaticamente gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    In caso di inadempimento dell’obbligazione di pagamento, gli interessi dovuti sono quelli corrispettivi lecitamente convenuti, quando la clausola moratoria usuraria sia espunta o neutralizzata.

  • art. 1, comma 4, L. 108/1996

    Rileva ai fini della disciplina antiusura degli interessi promessi o convenuti a qualunque titolo.

  • art. 1, comma 1, d.l. 394/2001 conv. in L. 24/2001

    È richiamato come norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. per affermare che l’usurarietà va valutata al momento della promessa o convenzione.

  • art. 374 c.p.c.

    La sezione semplice non può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, salvo rimessione alle stesse.

  • art. 92 c.p.c.

    Ha giustificato la compensazione integrale delle spese per la sopravvenienza del precedente nomofilattico rispetto alla proposizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, benché questi non concorrano ordinariamente alla formazione del TEGM.
  • Se il tasso di mora è usurario ma gli interessi corrispettivi sono lecitamente pattuiti, la nullità/sanzione colpisce la sola clausola moratoria, non l’intero regolamento degli interessi del mutuo.
  • L’art. 1815, comma 2, c.c. non impone la gratuità integrale del mutuo in presenza di usura della mora quando il corrispettivo sia sotto soglia; il debitore inadempiente resta tenuto agli interessi al tasso corrispettivo valido ex art. 1224, comma 1, c.c.
  • Nel giudizio di cassazione, la sezione semplice deve attenersi al principio di diritto delle Sezioni Unite sopravvenuto sulla medesima questione, salvo rimessione alle stesse.
  • Ai fini dell’improcedibilità del ricorso per cassazione, la produzione della copia notificata della sentenza impugnata da parte di una delle parti può comunque evitare la declaratoria di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieMutuoInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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