Sentenza n. 2570/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 18988/2023, resa tra le parti, nel giudizio promosso contro il rigetto dell’istanza per il rilascio della licenza per l’esercizio del commercio di oggetti preziosi disposto con provvedimento del Questore di Frosinone n.cat.-OMISSIS-, emesso in data 27 aprile 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego del Questore di Frosinone al rilascio della licenza per il commercio di oggetti preziosi
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con un unico motivo, il difetto assoluto di motivazione e la violazione degli artt. 11, comma 2, e 43 del T.U.L.P.S., sostenendo l'erronea valutazione dei presupposti per il rilascio della licenza di polizia. Il diniego era fondato su un unico episodio risalente al 2015, relativo alla sottrazione di un'arma al marito, al porto abusivo della stessa e a minacce commesse nel contesto di una lite familiare, fatti oggetto di sentenza di patteggiamento. La parte ha inoltre valorizzato la successiva estinzione del reato, dichiarata dal GIP nel 2022, e la natura commerciale della licenza richiesta, distinta dal porto d'armi. Ha contestato anche la riconducibilità indistinta di fattispecie eterogenee alla disciplina del T.U.L.P.S.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che il rilascio delle autorizzazioni di polizia, comprese le licenze per il commercio di oggetti preziosi ai sensi dell'art. 127 T.U.L.P.S., implichi un'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nella valutazione della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente, in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La natura commerciale della licenza non esclude tale regime, trattandosi comunque di un'autorizzazione di polizia e di un'attività esposta a rischi di riciclaggio e ricettazione, che richiede costante collaborazione con le forze dell'ordine. L'estinzione degli effetti penali non elimina l'esistenza storica del fatto e non impedisce che esso sia valutato in sede amministrativa. Nel caso concreto, la gravità dell'episodio, la sottrazione e il porto non autorizzato dell'arma e la minaccia a mano armata per futili motivi sono stati ritenuti elementi sufficienti, unitamente alla loro non contestata veridicità, per giudicare l'appellante non adeguata all'esercizio dell'attività. Il giudice ha comunque precisato che la discrezionalità deve essere esercitata secondo ragionevolezza e mediante una valutazione complessiva, collegando le condotte al tipo di attività autorizzata; tale limite è stato ritenuto rispettato. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 11, comma 2, T.U.L.P.S.
La disposizione è richiamata nell'ambito della disciplina dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia e della valutazione della buona condotta.
art. 43 T.U.L.P.S.
La disposizione è richiamata dall'appellante e riguarda i presupposti ostativi valorizzati nel diniego, ma il giudice ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 127, comma 1, T.U.L.P.S.
I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
La licenza per il commercio di oggetti preziosi è qualificata come autorizzazione di polizia, con conseguente applicabilità dei principi relativi all'ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità e della buona condotta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il rilascio di una licenza di polizia per il commercio di oggetti preziosi è soggetto a un'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, poiché l'attività autorizzata presenta rilevanti connessioni con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- La valutazione della buona condotta e dell'affidabilità del richiedente deve muovere dai dati storici disponibili e pervenire a un giudizio complessivo ragionevole, fondato su condotte significative e collegate o coerenti con il tipo di attività soggetta ad autorizzazione; non è necessario che il fatto ostativo sia plurimo o recente.
- L'estinzione del reato o degli effetti penali non cancella l'esistenza storica della condotta e non impedisce che essa sia considerata dall'amministrazione nella valutazione dell'affidabilità necessaria per il rilascio di un'autorizzazione di polizia.
- La discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza non è arbitraria: il provvedimento di diniego deve collegare in modo ragionevole la gravità e le caratteristiche delle condotte accertate al rischio di abuso del titolo e alle peculiarità dell'attività autorizzata.
- La licenza per il commercio di oggetti preziosi resta un'autorizzazione di polizia anche se non riguarda il porto o la detenzione di armi; pertanto, la diversa natura materiale dell'attività non esclude l'applicazione dei principi elaborati per le autorizzazioni di polizia.
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