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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18600/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso: in via preliminare nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, e nel complesso per l'inammissibilità dei motivi proposti contro la sentenza della CTR. Non vengono liquidate spese di lite, perché le intimate non hanno svolto difese effettive e l'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente e solo a fini eventuali di discussione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate in relazione alla dichiarazione modello Unico 2009, periodo d'imposta 2008, cui è seguita la cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sostanza, che il bene immobile interessato doveva considerarsi abitazione principale ai fini di una agevolazione prevista dal D.M. n. 311 del 1999, che le condizioni per la detrazione degli interessi passivi erano state mal valutate e che non era corretta l'affermazione secondo cui mancasse la documentazione dei costi sostenuti. Il ricorso per cassazione si articolava in tre motivi, tutti formulati come vizi di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., con ulteriori riferimenti a norme del D.M. n. 311 del 1999. La Corte rileva però che i motivi sono inammissibili perché costruiti sul vecchio paradigma del vizio motivazionale, non più vigente nel testo applicabile, e perché le censure risultano anche miste tra violazione di legge e vizio motivazionale; inoltre una doglianza è nuova e un'altra attiene a un fatto non escluso dalla sentenza impugnata. La Corte richiama infine il principio secondo cui chi chiede un'agevolazione o un rimborso deve provare i fatti costitutivi della pretesa e conservare la documentazione, distinguendo tale onere da quello di conservazione contabile previsto dall'art. 2220 c.c.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Il ricorrente ha agito in proprio, con difesa personale consentita dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve consistere nell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più deducibile come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte richiama la disciplina della doppia conforme, rilevando che quando primo e secondo grado negano la pretesa sulla base delle medesime ragioni di fatto, il controllo di legittimità sul n. 5 è precluso nei limiti previsti.

  • d.lgs. n. 300/1999, art. 57, comma 1

    Le competenze e i rapporti giuridici già facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze sono trasferiti alle agenzie fiscali; perciò, nei rapporti tributari, la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle Entrate.

  • D.M. 28 dicembre 2000, art. 1

    È indicato come momento di inizio dell'operatività delle Agenzie fiscali, con conseguente individuazione dell'Agenzia delle Entrate quale soggetto legittimato.

  • art. 2220 c.c.

    L'obbligo civilistico di conservazione delle scritture contabili per dieci anni non coincide con l'onere probatorio in giudizio, che resta regolato dall'art. 2697 c.c.

  • art. 2697 c.c.

    Nel processo tributario, il contribuente che invoca un'agevolazione o un rimborso deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti in tema di contributo unificato.

  • D.M. 30.07.1999 n. 311

    È il testo normativo invocato dal ricorrente per sostenere i requisiti dell'abitazione principale e della detrazione degli interessi passivi, ma la Corte ne rileva l'invocazione in modo non coerente con il quadro processuale e con le risultanze della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione deve essere dedotto secondo il paradigma vigente dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; è inammissibile proporre ancora censure tarate sulla vecchia formulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Quando la decisione di primo grado e quella di appello respingono la domanda sulla base delle stesse ragioni di fatto, opera la logica della doppia conforme e il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è fortemente limitato.
  • Le censure di violazione di legge e quelle di vizio motivazionale non possono essere formulate in modo promiscuo e confuso, perché la commistione rende il motivo inammissibile.
  • Nel processo tributario, chi invoca un'agevolazione o un rimborso deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto; l'onere di conservare la documentazione contabile non coincide con l'onere della prova in giudizio.
  • La legittimazione passiva nelle controversie tributarie relative ad atti dell'amministrazione finanziaria spetta all'ente effettivamente titolare del rapporto sostanziale e del potere impositivo, non al Ministero quando la posizione è trasferita all'Agenzia fiscale competente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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