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Sentenza

Sentenza n. 4278/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Della DGRC n. 405 del 31.7.2024 della Giunta Regionale della Regione Campania, avente ad oggetto “Determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le case di cura private per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell’esercizio 2024 – assegnazione provvisoria suscettibile di modifica in corso d’anno”, pubblicata sul BURC n. 55 del 5.8.2024, di tutti gli atti a questa allegati e in questa espressamente richiamati e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tutti nella parte in cui pregiudicano la posizione giuridica della ricorrente; di tutti gli atti applicativi adottati dalla competente ASL; nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, nonché di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati ove lesivi degli interessi del ricorrente. e conseguentemente per la declaratoria di Inefficacia e/o nullità e/o annullabilità del contratto di budget sottoscritto tra la ricorrente e la competente ASL per l’esercizio 2024, per le prestazioni assistenza ospedaliera, quale diretta conseguenza e applicazione della DGRC n. 405/2024 e di tutti gli atti in questa sede impugnati, con conseguente riformulazione di un accordo integrativo quale effetto dell’accoglimento del presente giudizio.

Giustizia amministrativa202405736

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Giunta Regionale della Campania che determinava i limiti di spesa e i contratti di budget per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle case di cura private nell’esercizio 2024, nonché gli atti applicativi e il contratto di budget conseguente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria privata impugnava la delibera regionale, gli atti presupposti, connessi e consequenziali, gli atti applicativi adottati dalla ASL e il contratto di budget sottoscritto per l’esercizio 2024, chiedendo l’annullamento degli atti e la declaratoria di inefficacia, nullità o annullabilità del contratto, con riformulazione dell’accordo integrativo. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 3 giugno 2026, la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso e chiedeva la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente non è stata ritenuta idonea a determinare l’estinzione del giudizio, poiché configurava una rinuncia irrituale: non era stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza e non risultava assistita da procura speciale. In applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale è stata quindi qualificata come sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione delle amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve rispettare le forme previste, tra cui la notificazione alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza e la procura speciale; in mancanza, la rinuncia è irrituale e non determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La rinuncia irrituale al ricorso comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo non determina l’estinzione del giudizio se non rispetta le forme previste dall’art. 84 c.p.a., in particolare la notificazione alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza e la presenza di una procura speciale.
  • La rinuncia irrituale al ricorso, pur non consentendo la declaratoria di estinzione, può determinare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La compensazione integrale delle spese è giustificata quando sia richiesta dal ricorrente e le amministrazioni resistenti non vi si oppongano.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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