Sentenza n. 17/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: a) -OMISSIS- (doc. 1) a firma del Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici - del Comune di Monastir; b) della nota -OMISSIS- (doc. 2) a firma del Responsabile del Nucleo Polizia Ambientale e Forestale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna; c) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche istruttori e ancorché non conosciuti, della sequela procedimentale che ha esitato nell'emissione della diffida -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato in giudizio. Il Collegio non ha esaminato nel merito gli ulteriori vizi dedotti, essendo venuto meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda fattuale.
Atto impugnato: diffida del Comune di Monastir adottata ai sensi degli artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006, unitamente alla nota del Corpo Forestale e agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari della diffida)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la diffida adottata dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Monastir ai sensi degli artt. 242 e 244 del d.lgs. 152/2006, nonché una nota del Responsabile del Nucleo di Polizia Ambientale e Forestale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna e gli ulteriori atti della sequela procedimentale. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela la propria nota, rilevando che essa era stata interpretata quale ordinanza ex art. 244 d.lgs. 152/2006, la cui competenza, secondo l’istruttoria interna, spettava alla Provincia del Sud Sardegna. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006
"in quanto la stessa è stata letta quale provvedimento di ordinanza ex art.244 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., di competenza, così come da istruttoria interna, della Provincia del Sud Sardegna"
Le disposizioni costituiscono la base normativa della diffida impugnata; il provvedimento è stato poi annullato in autotutela perché riconducibile a un’ordinanza ex art. 244 la cui competenza era ritenuta spettante alla Provincia del Sud Sardegna.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato soddisfa integralmente l’interesse fatto valere in giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente e concretamente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall’eliminazione dell’atto impugnato, il giudice non procede all’esame dei motivi di illegittimità, poiché viene meno l’interesse alla decisione di annullamento.
- La compensazione delle spese può essere disposta, anche a fronte dell’annullamento dell’atto in corso di causa, quando la peculiarità della vicenda fattuale giustifica una deroga alla regola della soccombenza.
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