Ordinanza n. 1176/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia, Sez. III, n. 91/2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro l’esclusione dalla procedura di gara CIG B6D83E7706
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concorrente ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva negato la sospensione degli atti di gara. Le censure riguardavano, in particolare, l’esclusione dal prosieguo della gara per mancato raggiungimento, nella valutazione dell’offerta tecnica, della soglia di sbarramento prevista dalla lex specialis. L’appellante sosteneva la necessità di una regressione della procedura alla fase di valutazione delle offerte e di una rielaborazione delle medie, depurandole dall’influenza di un’offerta ritenuta ex ante inammissibile. Era inoltre contestata la valutazione secondo cui un requisito dell’offerta diretto a soddisfare una specifica tecnica non sarebbe idoneo a integrare cumulativamente un’ulteriore caratteristica funzionale, relativa al “ciclo rapido”.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che le censure, anche per la loro complessità tecnica, non potessero essere favorevolmente valutate nella sede cautelare e dovessero essere approfondite nel giudizio di merito, già fissato per il 30 settembre 2026. In particolare, il Collegio ha evidenziato come dovesse essere verificato se l’esclusione per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, maturata all’esito della valutazione delle offerte tecniche, potesse comportare la regressione della gara alla fase valutativa; tale effetto sembrerebbe presupporre che l’esclusione dipenda da circostanze estranee e preesistenti al subprocedimento di valutazione tecnica, con conseguente necessità di ricalcolare le medie senza considerare un’offerta ex ante inammissibile. Doveva inoltre essere accertato se un requisito dell’offerta relativo a una specifica tecnica potesse soddisfare cumulativamente anche la distinta caratteristica funzionale del “ciclo rapido”. È stato escluso il periculum in mora, poiché l’interesse dell’impresa all’esecuzione della fornitura avrebbe potuto essere realizzato in forma specifica qualora il giudizio di merito si fosse concluso favorevolmente. Le spese della fase cautelare d’appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza cautelare del TAR.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, le censure caratterizzate da complessità tecnica e bisognose di approfondimento istruttorio o interpretativo possono non essere favorevolmente valutate, dovendo essere esaminate nella sede di merito.
- L’esclusione di un concorrente per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento nell’offerta tecnica non determina automaticamente la regressione della procedura alla fase di valutazione delle offerte: occorre verificare se la causa dell’esclusione sia estranea e preesistente rispetto al subprocedimento di valutazione tecnica e se abbia inciso sul calcolo delle medie.
- Il periculum in mora può essere escluso quando l’interesse del concorrente all’esecuzione della fornitura sia suscettibile di realizzazione in forma specifica all’esito favorevole del giudizio di merito, soprattutto se quest’ultimo sia già fissato a breve termine.
Come è indicizzato
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