Cassazione Penale, Sentenza n. 36767/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputata impugna la sentenza di patteggiamento del 19/07/2022 per omissione della motivazione circa l'esclusione del beneficio della non menzione previsto dall'art. 175 c.p., contestando la mancata correlazione tra la richiesta concordata dalle parti (che comprendeva la non menzione, con il consenso del Pubblico ministero) e la sentenza resa dal G.U.P.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenza d'interesse. Motivazione: l'interesse a impugnare richiede un vantaggio concreto derivante dall'annullamento o riforma del provvedimento; l'omessa espressa indicazione della non menzione nella sentenza di patteggiamento non ha arrecato pregiudizio concreto perché il beneficio della non menzione, in tema di patteggiamento, discende comunque dalla normativa sul casellario (D.P.R. 14/11/2002, n. 313, artt. 24 e 25) e le sentenze di patteggiamento non sono trascritte nel certificato del casellario giudiziale richiesto dai privati. Perciò il ricorso non è idoneo a procurare un vantaggio pratico. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali; non disposta condanna alla Cassa delle ammende perché non sussiste colpa nella proposizione del ricorso. Decisione resa il 28/06/2023.
Norme richiamate
art. 175 cod. pen.
La ricorrente lamenta la mancata concessione del beneficio previsto da tale norma (esclusione della pubblicazione o non menzione), ma la Corte non entra nel merito della interpretazione sostanziale della norma se non per segnalare che la mancata espressa menzione non ha prodotto pregiudizio concreto.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamata quale principio che l'interesse ad impugnare è condizione di ammissibilità di ogni impugnazione: l'interesse deve essere concreto e idoneo a produrre un vantaggio pratico per il ricorrente.
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 24, comma 1, lett. e)
art. 24, comma, 1 lett. e), del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
Secondo la Corte, dal combinato disposto delle norme del D.P.R. n. 313/2002 discende che le sentenze di patteggiamento non sono trascritte nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati, configurando così l'irrilevanza pratica dell'omessa espressa non menzione nella motivazione della sentenza.
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 25, comma 1, lett. e)
Richiamata unitamente all'art. 24 come fonte normativa che assicura l'effetto pratico invocato (esclusione dalla trascrizione nel certificato per i privati) e quindi l'assenza di pregiudizio concreto per l'impugnante.
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) resa ai sensi di questa norma.
art. 611 cod. proc. pen.
La trattazione si è svolta ai sensi di questa disposizione (regole di trattazione dinanzi alla Corte), citata in premessa al giudizio.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La Corte osserva che il difetto di correlazione tra richiesta concordata e sentenza (omissione della non menzione) è comunque un motivo ricorribile in sede di impugnazione nei modi previsti, richiamando l'art. 448(2-bis) quale possibile strada di impugnazione specifica.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare richiede un vantaggio concreto e pratico: la mera irregolarità formale o l'errore tecnico non è sufficiente se non comporta un pregiudizio reale per la parte.
- Nelle ipotesi di patteggiamento, l'omessa espressa indicazione della non menzione nella motivazione può non creare un interesse impugnatorio se il beneficio è comunque garantito dalla normativa sul casellario (D.P.R. n. 313/2002): occorre verificare se l'omissione abbia effettivamente determinato un danno pratico.
- Se si ritiene che vi sia un difetto di correlazione tra la richiesta concordata dalle parti e la sentenza (ad es. omissione di termini richiesti), la via ordinaria di impugnazione va valutata tenendo conto della concreta idoneità della domanda ad ottenere un risultato favorevole; in alcuni casi è possibile ricorrere per specifici vizi ai sensi delle norme sulle impugnazioni (es. art. 448 c.p.p.).
- La condanna alle spese e l'esclusione di sanzioni aggiuntive (es. Cassa delle ammende) dipendono anche dalla valutazione di eventuale colpa nella proposizione del ricorso: un ricorso fondato su un'omissione giudiziaria senza mala fede non comporta automaticamente sanzioni ulteriori.
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