Cassazione Penale, Sentenza n. 16357/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Spada impugnava la conferma della condanna per il reato di cui agli artt. 646 e 61 n.11 c.p., deducendo: 1) violazione del diritto di difesa per trattazione cartolare che avrebbe impedito l'esame dell'imputato e la resa di dichiarazioni spontanee; 2) vizio per mancata rinnovazione dell'istruttoria e mancata pronuncia sulla richiesta di rendere spontanee dichiarazioni; 3) carenza di motivazione sulla attendibilità della persona offesa, insufficiente prova del dolo e possibile qualificazione dei fatti come inadempimento contrattuale; 4) vizio sulla determinazione del tempo del fatto con conseguente prescrizione; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e illegittima subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, atteso lo stato di bisogno dell'imputato. Sono altresì pervenuti motivi aggiunti e memorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della trattazione cartolare e della mancata udienza in presenza la Corte ha rilevato che non era stata prodotta dall'imponente alcuna istanza prevista dall'art. 598-bis c.p.p. e che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale; le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate o generiche/aspecifiche perché non confrontate con la motivazione del giudice di merito. Sulla prescrizione la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato l'avvio della prescrizione dal termine ultimo concesso per adempiere (7/8/2017). Quanto alla sospensione condizionale subordinata al risarcimento, la Suprema Corte ha seguito un orientamento intermedio: il giudice non è obbligato a un accertamento preventivo ex novo delle condizioni economiche, ma deve effettuare un apprezzamento motivato se emergono elementi che facciano dubitare della capacità di adempiere o se tali elementi sono allegati dalla parte; nel caso di specie non erano emersi elementi concreti sulla inesigibilità. Per l'inammissibilità del ricorso è stata imposta la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma sostanziale oggetto della condanna per indebita appropriazione; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto secondo la motivazione di merito
art. 61 n. 11 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nella motivazione della condanna; confermata dai giudici di merito
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi motivazionali e violazioni di norme processuali). La Corte ha ritenuto i motivi b) e c) manifestamente infondati o non consentiti per genericità/aspecificità
art. 598-bis cod. proc. pen.
Regola i termini e le modalità per la richiesta di trattazione in presenza nel rito cartolare; la Corte ha osservato che l'imputato non ha presentato l'istanza prevista, rendendo ininfluente la censura sulla mancanza di udienza orale
art. 208 cod. proc. pen.
Norma citata in rapporto alle regole sull'assunzione di prove; menzionata in riferimento alle doglianze sulla rinnovazione dell'istruttoria
art. 494 cod. proc. pen.
Norma sulle prove nel giudizio di appello; richiamata nella contestazione relativa alla rinnovazione dell'istruttoria
D.L. n. 137/2020
Previsione procedurale che ha consentito il contraddittorio scritto in Cassazione; la causa è stata trattata con le modalità suindicate
d.lgs. n. 150/2022
Richiamato dalla difesa come novellatore della materia processuale relativa alle modalità di trattazione in presenza, ma la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento in assenza dell'apposita istanza
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna per spese e/o ammende quando il ricorso è inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma di Euro 3.000
art. 3 Cost.
Richiamato nella doglianza di eguaglianza rispetto alla subordinazione del beneficio penale a un obbligo civile inesigibile; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede valutazioni concrete e motivate per evitare violazioni del principio di uguaglianza
art. 27 Cost.
Richiamato rispetto alla funzione rieducativa della pena in tema di sospensione condizionale; utilizzato nei rilievi giurisprudenziali citati dalla Corte
Massime di principio
- Nel rito cartolare l'imputato deve formulare tempestiva e specifica istanza per la trattazione in presenza (art. 598-bis c.p.p.); in mancanza la scelta del rito cartolare è valida e le doglianze sulla mancata udienza orale sono deboli
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: il giudice d'appello la dispone solo se ritiene di non poter decidere sulla base degli atti esistenti; la mancata rinnovazione è legittima se la Corte valuta che gli elementi probatori siano sufficienti
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione impugnata; censure generiche o aspecifiche sulla valutazione delle prove sono inammissibili
- La prescrizione decorre in relazione agli elementi temporali individuati e motivati dal giudice di merito (es. dal termine ultimo concesso per adempiere); riproporre genericamente alternative temporali non rende il motivo valido
- Sulla sospensione condizionale subordinata al risarcimento, il giudice non è sempre obbligato a un accertamento economico preventivo, ma deve motivare se emergono elementi che pongono dubbi sulla capacità di pagamento o se il condannato allega elementi concreti di impossibilità
- Le doglianze di illegittimità costituzionale vanno esposte e motivate in modo specifico; formulazioni generiche saranno ritenute manifestamente infondate
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