Cassazione Penale, Sentenza n. 50668/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha respinto la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. I capi d'imputazione riguardano tre condotte di trasferimento fraudolento di valori con aggravante di agevolazione mafiosa. La difesa deduce mancanza ed illogicità della motivazione, sostenendo che la chiusura delle indagini preliminari e il decorso del tempo attenuerebbero le esigenze cautelari; che la ricorrente ha una proposta di lavoro e si è fuoriuscita dalla compagine societaria della Prontomar nei primi mesi del 2022; che il luogo dove scontare gli arresti domiciliari è distante dal contesto criminale; e che gli arresti domiciliari sarebbero adeguati a limitare la libertà di movimento e prevenire la reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su motivi aspecifici che ripropongono ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Ha ritenuto corretta e adeguata la motivazione del Tribunale del riesame, che ha evidenziato la persistenza del rischio di reiterazione dei reati e ha fatto riferimento alla presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., applicabile in caso di reati aggravati dall'art. 416-bis c.p. La Corte ha affermato che la semplice chiusura delle indagini o il decorso del tempo non sono di per sé idonei a superare tale presunzione e che occorre dimostrare una stabile e concreta rottura dei legami con l'organizzazione mafiosa. Ha inoltre ritenuto fumosa la proposta lavorativa e incompatibile lo svolgimento dell'attività di baby-sitting con il regime degli arresti domiciliari prospettato. Il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 (convertito nella L. 18/12/2020 n. 176)
Consente il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamato per motivare la modalità di trattazione del ricorso.
D.L. n.228/2021, art. 16 (convertito nella L. 25/02/2022 n. 15)
Modifica il termine di vigenza della norma citata sul contraddittorio scritto; richiamato per completezza procedurale.
art. 416-bis c.p.
Norma che disciplina l'aggravante per agevolazione mafiosa; la sua applicazione determina una presunzione relativa di pericolosità sociale ai fini delle esigenze cautelari.
art. 275, comma 3, c.p.p.
Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (e adeguatezza della custodia in carcere) per reati di cui all'art. 416-bis; interpretata dalla Corte come prevalente rispetto alla norma generale e superabile solo dimostrando la stabile rottura dei legami con l'organizzazione criminale.
art. 274 c.p.p.
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha chiarito che, rispetto all'art. 275, comma 3, la presunzione speciale di cui a quest'ultimo ha prevalenza e non viene superata dal mero decorso del tempo.
art. 94, comma ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; provvedimento di rinvio alla cancelleria per gli adempimenti formali.
Massime di principio
- In ipotesi di reati con l'aggravante di agevolazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), opera una presunzione relativa di pericolosità sociale ai fini cautelari (art. 275, comma 3, c.p.p.) che rende la custodia in carcere presumibilmente adeguata salvo prova contraria consistente nella stabile e concreta cessazione dei rapporti con l'organizzazione.
- La mera chiusura delle indagini preliminari o il semplice decorso del tempo non sono di per sé idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3; è necessario offrire elementi concreti e puntuali che dimostrino la rottura dei legami con l'ambiente criminale.
- Proposte lavorative o dichiarazioni sul cambiamento della situazione personale possono essere valutate, ma devono risultare credibili e compatibili con il regime cautelare proposto: una misura alternativa (es. arresti domiciliari) rischia di essere ritenuta inadeguata se l'attività prospettata è incompatibile con le restrizioni o appare fittizia.
- In sede di impugnazione è importante non riproporre in modo aspecifico le stesse argomentazioni già valutate e respinte dal giudice del gravame: la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile quando i motivi risultano meramente reiterativi e non specificamente censori.
- Il giudice di merito non è obbligato ad argomentare nuovamente sulle esigenze cautelari quando la presunzione relativa di pericolosità sociale trova applicazione salvo che non emergano prove concrete e specifiche atte a superarla.
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