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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34237/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione il 27 aprile 2015 contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 16 febbraio 2015, che lo aveva condannato a otto mesi di reclusione per il reato previsto dall’art. 336 c.p., in relazione a condotte minatorie nei confronti di un dipendente di Trenitalia. Il ricorrente ha contestato l’iniquità della decisione, sostenendo che la condanna si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta non credibile perché portatrice di un interesse contrastante con il proprio. Il ricorso, pur trasmesso alla Corte soltanto il 17 febbraio 2026, è stato considerato ammissibile quanto alla forma di proposizione personale, essendo stato presentato prima dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017. La Corte ha inoltre rilevato che, trattandosi di reato commesso prima del 2020, non si applicava la disciplina dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa era formulata in termini generici e non conteneva un’effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata. Ha osservato che la motivazione della Corte d’appello era congrua e non manifestamente illogica sia nell’individuare la condotta minatoria attribuita all’imputato, sia nell’identificare l’atto d’ufficio che tale condotta aveva tentato di condizionare. Per effetto dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto oltre la formula «P.Q.M.».

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    la motivazione resa dalla Corte territoriale che, per contro, risulta congrua e non manifestamente illogica, tanto nell'individuare la condotta minatoria ascrivibile al ricorrente, quanto nell'individuare l'atto di ufficio che quest'ultima ha tentato di condizionare (sentenza impugnata, pag. 4-5)

    La condotta minatoria integra la fattispecie contestata quando è diretta a condizionare un atto d’ufficio; nel caso concreto la motivazione d’appello è stata ritenuta adeguata nell’individuare sia la minaccia sia l’atto d’ufficio cui essa era rivolta.

  • art. 344-bis c.p.p.

    rilevato che - essendo stato il reato commesso in data antecedente al 2020 - non si applica la disciplina dell'improcedibilità oggi codificata dall'art. 344-bis cod. proc. pen.

    La disciplina dell’improcedibilità prevista dall’art. 344-bis c.p.p. non si applica al reato commesso prima del 2020.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

    All’inammissibilità del ricorso conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando l’impugnazione è stata proposta con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    rilevato che il ricorso - pur proposto personalmente - è ammissibile, essendo stato proposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017;

    Il ricorso per cassazione proposto personalmente prima dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 è ammissibile quanto alla modalità di proposizione.

Massime di principio

  • La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando è formulata genericamente e non sviluppa una critica effettiva alle ragioni della decisione impugnata.
  • La motivazione sulla responsabilità per condotte minatorie dirette a condizionare un atto d’ufficio supera il controllo di legittimità se individua in modo congruo e non manifestamente illogico la condotta e l’atto che si intendeva condizionare.
  • La disciplina dell’improcedibilità di cui all’art. 344-bis c.p.p. non si applica, secondo la decisione, ai reati commessi prima del 2020.
  • All’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorrente versa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

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