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Sentenza

Sentenza n. 1169/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva 1) del provvedimento della Prefettura di Modena- Sportello Unico per l'Immigrazione- prot. n° 102245/EM/2020 datato 03.05.2022 e notificato in data 26.05.2022 al datore di lavoro, con lettera raccomandata, con il quale veniva disposto il rigetto della istanza di emersione n° P-MO/L/N/2020/102245 presentata dal sig. KUKA Altin, in favore del lavoratore, odierno ricorrente, Sig. MIZOURI Mounir; 2) di ogni altro atto presupposto, precedente, susseguente o comunque annesso, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202200660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato il diniego dell'istanza di emersione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 103 d.l. 34/2020, il difetto di istruttoria, l'erronea valutazione dei fatti e dei presupposti e la contraddittorietà dell'azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che la Prefettura non avrebbe esaminato tutta la documentazione prodotta per dimostrare la presenza in Italia prima dell'8 marzo 2020, tra cui un contratto di telefonia Lycamobile recante la data del 29 settembre 2019 e biglietti ferroviari nominativi. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 3 l. 241/1990, degli artt. 2 e 97 Cost. e del principio di affidamento e leale collaborazione, lamentando l'insufficiente esplicitazione delle ragioni dell'inidoneità della documentazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto pacifico che, nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare e, più in generale, nel rilascio dei titoli di soggiorno, la presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere costituisca autonomo e assorbente motivo di diniego, anche indipendentemente dall'accertamento della rilevanza penale della falsità. Nel caso concreto, dall'istruttoria prefettizia è emerso che il contratto di telefonia Lycamobile, apparentemente datato 29 settembre 2019, era stato in realtà sottoscritto il 29 luglio 2021, dunque dopo la data dell'8 marzo 2020 richiesta dall'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. Tale circostanza rendeva doveroso e vincolato il diniego e assorbiva l'esame degli ulteriori documenti prodotti dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 103 d.l. 34/2020

    presenza in Italia prima dell'8 marzo 2020

    La presenza del lavoratore in Italia prima dell'8 marzo 2020 costituisce requisito indefettibile per accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare; la documentazione non veritiera impedisce il riconoscimento del beneficio.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione del diniego; il TAR ha ritenuto il motivo relativo alla falsità documentale assorbente e idoneo a giustificare il provvedimento.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    Richiamato nell'ordinanza cautelare quale fondamento della decadenza dai benefici ottenuti mediante dichiarazioni non veritiere.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di affidamento e leale collaborazione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di emersione dal lavoro irregolare, la presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere costituisce autonomo e assorbente motivo di diniego, anche senza un previo accertamento della rilevanza penale della falsità.
  • Quando l'istruttoria amministrativa accerta che il documento prodotto per dimostrare la presenza dello straniero in Italia prima della data legalmente prevista è stato formato o sottoscritto successivamente, il requisito temporale non può ritenersi provato e il diniego dell'emersione costituisce attività doverosa e vincolata.
  • L'accertamento di una falsità documentale idonea a escludere il requisito di accesso alla procedura rende non necessario l'esame degli ulteriori documenti prodotti dall'interessato per dimostrare il medesimo requisito o altri profili dell'istanza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

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