Cassazione Civile, Sentenza n. 29314/2024 del 13/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a lavori edilizi eseguiti su un fabbricato con accesso da via Spinabella n.16 che, secondo l'attore Bazzocchi, hanno comportato demolizione e ampliamento configurando una nuova costruzione posta a distanza inferiore rispetto al confine rispetto alla sua proprietà (via Spinabella 14/A), in violazione della concessione edilizia e delle norme sulle distanze tra fabbricati. L'attore ha chiesto demolizione o arretramento e risarcimento danni. Le convenute Maggio hanno resistito sostenendo che si trattava di ristrutturazione del fabbricato preesistente e, in via riconvenzionale, hanno chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di costruire a distanza non regolamentare (presunta decorrenza ventennale dal 1994). Il Tribunale di Velletri ha disposto demolizione/arretramento ritenendo l'intervento nuova costruzione e ha rigettato la domanda risarcitoria e la riconvenzionale. La Corte d'Appello di Roma ha confermato che gli interventi hanno comportato aumento di volumetria, variazione di sagoma e spostamento della posizione dell'edificio (avanzamento di circa 1,50 m.), e ha rigettato anche l'appello incidentale volto al risarcimento per carenza di allegazioni probatorie sul danno. Cassazione ha respinto i ricorsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto dalle Maggio sia il ricorso incidentale proposto da Bazzocchi. È stata confermata la qualificazione dell'intervento come "nuova costruzione" (a fronte di aumento di volumetria, variazione di sagoma e modificazione della localizzazione), con conseguente obbligo di rispetto delle distanze; è stato altresì confermato che la parte seminterrata, essendo solo parzialmente interrata (circa 40 cm) e con porzioni emergenti, non esclude l'applicabilità delle norme sulle distanze. Quanto al risarcimento del danno, la Corte ha ritenuto che l'attore non abbia fornito le allegazioni e le prove necessarie sul concreto pregiudizio economico; la giurisprudenza recente (Sez. U. n.33645/2022 e segnalate decisioni) richiede comunque l'allegazione degli elementi da cui desumere il danno e consente l'uso di presunzioni solo a fronte di adeguata allegazione. Le spese sono compensate tra le parti; è stato disposto l'eventuale versamento del contributo unificato secondo la normativa processuale.
Norme richiamate
art. 873 cod. civ.
Norma sulle distanze legali tra costruzioni: la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina delle distanze alla nuova costruzione risultante dagli interventi, confermando che la distanza va calcolata rispetto alla porzione fuori terra e che la parziale interrazione non elimina l'obbligo di rispetto delle distanze se la porzione emergente incide sulla misura.
art. 1158 cod. civ.
Termine ventennale per l'usucapione: la Corte ha osservato che l'eventuale usucapione della servitù di costruire va computata dal momento in cui l'opera è stata compiuta (1994), e che al momento dell'instaurazione del giudizio non era decorso il termine ventennale utile per l'usucapione.
art. 380-bis c.p.c.
Istanze di definizione e proposta di inammissibilità: nel procedimento di Cassazione è stata formulata la proposta ex art. 380-bis c.p.c.; la Corte ha richiamato la proposta ma ha ritenuto inammissibili le censure che impongono rivalutazioni di fatto.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)
Censure di legittimità: la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi dedotti ai sensi dell'art. 360 c.p.c. perché le critiche si risolvevano in una nuova valutazione dei fatti e della CTU, materia riservata al giudice di merito.
art. 3 e art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001 e modifiche (d.l. n.76/2020)
Norme sul concetto di ristrutturazione/ricostruzione: la Corte ha richiamato che le modifiche legislative del 2020 ammettono ricostruzione con diversa sagoma purché sia mantenuto il volume preesistente, ma hanno rilevanza limitata perché, nella fattispecie, la volumetria risultava aumentata e le distanze non rispettate al momento dell'opera originaria.
art. 41-sexies l. n. 1150/1942 e d.m. n. 1444/1968
Principi in materia urbanistica e di computo delle distanze: la giurisprudenza richiamata dalla Corte include nella nozione di "nuova costruzione" anche interventi di ristrutturazione che, per entità delle modifiche di volume e collocazione, rendano l'opera oggettivamente diversa dall'esistente.
Sentenza Sezioni Unite n. 33645/2022 (giurisprudenza)
Principio sul risarcimento per occupazione senza titolo e sulla nozione di "danno in re ipsa": le Sezioni Unite hanno chiarito che il danno va considerato come "presunto" ma l'attore deve comunque allegare elementi (anche per mezzo di presunzioni) che consentano di inferire la perdita concreta della possibilità di godimento; la Corte ha applicato questo principio escludendo il risarcimento per carenza di allegazioni.
Cass. civ. n. 32459/2023 e altre decisioni citate (giurisprudenza)
Ulteriori precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte a sostegno dei principi: conferma che la prova del danno derivante da imposizione abusiva di servitù richiede l'indicazione di elementi e circostanze da cui desumere il pregiudizio patrimoniale, con possibilità di utilizzo di presunzioni solo a fronte dell'allegazione.
Massime di principio
- Demolizione/obbligo di arretramento può essere disposto quando l'intervento di demolizione e ricostruzione comporti aumento della volumetria, modifica della sagoma o diversa collocazione rispetto all'edificio preesistente: tali elementi fanno qualificare l'opera come "nuova costruzione" e soggetta alle distanze di legge.
- La parte interrata non esclude automaticamente l'applicazione delle norme sulle distanze: se solo parzialmente interrata (es. emergenze rispetto al piano di campagna) la costruzione è comunque rilevante ai fini delle distanze.
- In sede di impugnazione in Cassazione non è ammesso un sindacato libero sulle valutazioni di fatto e sulla CTU operato dai giudici di merito; il ricorso in Cassazione deve indicare errori di diritto o omesso esame di fatto decisivo e specifico.
- Per ottenere il risarcimento del danno derivante da violazione delle distanze o da occupazione senza titolo l'attore deve allegare e, se contestato, provare il concreto pregiudizio economico; la formula "danno in re ipsa" va intesa come possibilità di utilizzare presunzioni, ma solo se l'attore ha previamente indicato gli elementi che consentono di far sorgere tali presunzioni.
- L'usucapione di una servitù di costruire richiede il decorso del termine prescrizionale (ventennale) a partire dal compimento dell'opera; il calcolo del termine è cruciale e può impedire l'accoglimento della riconvenzionale se non è maturato il periodo richiesto.
- Le modifiche normative sulla ristrutturazione/ricostruzione (es. d.l. n.76/2020) ammettono alcuni ampliamenti concettuali ma non possono essere invocate retroattivamente per legittimare opere che alla data del loro compimento non rispettavano le distanze e che hanno effettivamente aumentato la volumetria.
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