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Sentenza

Sentenza n. 3203/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa misura cautelare - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0034789.06-08-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202409216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno ADSS conseguito in Spagna, unitamente al parere ministeriale negativo e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che ha respinto la domanda di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna. Il diniego era motivato, tra l'altro, dalla ritenuta natura non ufficiale del titolo, qualificato come titolo proprio dell'università, eventualmente spendibile sul mercato del lavoro ma non abilitante, nonché dal diniego di validità ed efficacia espresso dal Ministero competente di Madrid. La ricorrente ha dedotto quattro motivi di violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento dei titoli stranieri e di eccesso di potere sotto diversi profili, chiedendo anche la tutela cautelare. Il TAR aveva accolto l'istanza cautelare, ma, all'udienza di merito, la difesa ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse per il completamento del percorso INDIRE.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego e gli atti connessi. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a., ritenendo vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore circa il venir meno dell'interesse della ricorrente alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione delle circostanze del caso e della sua peculiarità.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007

    Costituisce la base normativa della domanda amministrativa di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero; il giudice non ne esamina l'applicazione per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione al preavviso di rigetto impugnato; il relativo vizio non è stato esaminato nel merito.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla difesa della ricorrente, comporta l'improcedibilità del ricorso; il giudice non può decidere il merito in ossequio al principio dispositivo.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore, riferibile alla parte, circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, poiché il giudice amministrativo non può pronunciarsi sul merito in contrasto con il principio dispositivo.
  • Quando l'interesse alla decisione viene meno nel corso del giudizio, il giudice deve definire il processo con una pronuncia di improcedibilità, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto impugnato.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il ricorso era stato cautelarmente accolto, se prima della decisione di merito la parte dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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