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Sentenza

Sentenza n. 1014/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Ravenna che ha vietato per cinque anni l’accesso agli stadi e agli impianti sportivi del territorio nazionale in occasione di manifestazioni e incontri sportivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo, anzitutto, la violazione degli artt. 2, 3, 13, 16, 97 e 117 Cost., dell’art. 8 CEDU, dell’art. 31 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 e degli artt. 6 e seguenti l. 401/1989. Ha sostenuto che il provvedimento fosse fondato su un’erronea applicazione dell’art. 6-bis l. 401/1989, poiché l’episodio violento si sarebbe verificato durante l’intervallo, in assenza di recinzioni, e non avrebbe quindi integrato il superamento indebito di una recinzione o l’invasione del terreno di gioco. Ha inoltre contestato l’estensione territoriale e oggettiva del divieto, ritenendola generica e potenzialmente incidente su qualunque luogo connesso allo svolgimento di competizioni sportive. Ha dedotto, infine, che il divieto avrebbe leso anche i diritti dei suoi sei figli minori, in particolare quello del figlio calciatore a essere accompagnato dal genitore. Con il secondo motivo ha denunciato carenza di istruttoria, difetto di motivazione e irragionevolezza della durata quinquennale. In sede cautelare il TAR aveva già escluso la sussistenza dei vizi formali, rilevando che l’amministrazione aveva esplicitato le ragioni per le quali aveva omesso la convocazione dell’interessato e la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente non ha poi svolto attività difensiva in vista dell’udienza pubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto immune dai vizi dedotti il DASPO, valorizzando la gravità della condotta: il ricorrente aveva violentemente aggredito l’allenatore della squadra del figlio per la sostituzione di quest’ultimo durante una partita, con deferimento per lesioni aggravate dalla presenza di minori e dalla commissione del fatto in occasione di un incontro di calcio, nonché denuncia per minacce rivolte alla persona offesa al pronto soccorso. La condotta, qualificata come sintomatica di un’indole violenta e rafforzata dai precedenti penali e di polizia, era stata commessa in ambito sportivo e giustificava l’adozione della misura in funzione di prevenzione di ulteriori pericoli per la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone. Il giudice ha confermato anche la valutazione cautelare sull’omissione della convocazione e della comunicazione di avvio, poiché il provvedimento esponeva le ragioni della deroga. L’incidenza del divieto sulla possibilità del genitore di accompagnare i figli non è stata ritenuta irragionevole né illogica: la misura mira anche a evitare il ripetersi di episodi pericolosi e diseducativi o traumatizzanti per i giovani atleti, mentre il ricorrente non ha provato che l’attività sportiva dei figli non potesse svolgersi senza la sua presenza. È stato inoltre ritenuto improprio il richiamo alla giurisprudenza sui divieti genericamente estesi ai luoghi di sosta, transito o trasporto, perché il DASPO in esame individuava puntualmente gli stadi e gli impianti sportivi, su tutto il territorio nazionale, nei quali si svolgessero manifestazioni sportive e incontri di calcio, basket o pallavolo, agonistici o amichevoli, di campionato o di coppa. Le spese sono state parzialmente compensate, con condanna del ricorrente al pagamento di 1.000 euro, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 6-bis l. 401/1989

    chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco

    La decisione ritiene che la misura sia comunque coerente con la ratio preventiva del DASPO, in presenza di una condotta violenta commessa in ambito sportivo e indicativa di pericolosità, senza accogliere la prospettazione secondo cui la collocazione temporale dell’episodio e l’assenza di recinzioni avrebbero escluso l’applicabilità della disciplina.

  • artt. 6 e seguenti l. 401/1989

    Costituiscono la base normativa del DASPO e della misura preventiva di divieto di accesso agli impianti sportivi.

  • artt. 3 e 7 l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto sufficientemente esplicitate nel decreto le ragioni dell’intervento amministrativo e dell’omissione della convocazione e della comunicazione di avvio del procedimento.

  • artt. 2, 3, 13, 16, 97 e 117 Cost.

    I parametri costituzionali sono stati invocati dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una loro violazione.

  • art. 8 CEDU

    Il parametro convenzionale è stato invocato in relazione all’incidenza del divieto sulla vita familiare, ma il TAR ha ritenuto prevalenti le esigenze preventive di sicurezza pubblica e non provata una lesione sproporzionata.

  • art. 31 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dalla l. 176/1991

    Il richiamo ai diritti dei minori e allo svolgimento dell’attività sportiva non ha condotto all’annullamento, poiché l’attività dei figli poteva ragionevolmente svolgersi anche senza la presenza del genitore destinatario del DASPO.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il DASPO ha natura preventiva e può essere legittimamente adottato quando una condotta violenta commessa in ambito sportivo, valutata anche alla luce di precedenti penali e di polizia, evidenzi un rischio concreto di reiterazione e di pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone.
  • Nel giudizio di legittimità sul DASPO, la gravità e il significato sintomatico della condotta possono essere valutati complessivamente, considerando il contesto sportivo dell’episodio, le modalità dell’aggressione, le conseguenze denunciate e i precedenti del destinatario.
  • L’incidenza indiretta del DASPO sulla possibilità del genitore di accompagnare i figli alle attività sportive non determina, di per sé, l’irragionevolezza della misura, quando il divieto sia giustificato da esigenze di prevenzione della violenza e non sia provato che l’attività sportiva dei minori non possa svolgersi senza la presenza del genitore.
  • È puntualmente determinato il DASPO che delimita il divieto all’accesso a stadi e impianti sportivi individuati per tipologia e funzione, anche sull’intero territorio nazionale, in occasione di manifestazioni sportive specificamente descritte; non è equiparabile ai divieti genericamente estesi ai luoghi di sosta, transito o trasporto.
  • L’omissione della convocazione dell’interessato e della comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’illegittimità del DASPO quando il provvedimento espliciti le ragioni che giustificano la deroga alle garanzie partecipative.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaOrdine e sicurezza pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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