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Sentenza

Sentenza n. 769/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento del 12 maggio 2022 con cui la Questura di -OMISSIS- rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica dell’istante

Giustizia amministrativa202201006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi commerciali-lavoro autonomo, adottato dal Questore il 12 maggio 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, adottato ai sensi degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, fondato su una condanna irrevocabile a due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa per trasporto e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, su plurimi deferimenti all'autorità giudiziaria per furto, frode informatica, diffusione abusiva di codici e detenzione illecita di stupefacenti, nonché su precedenti provvedimenti di allontanamento e su un divieto di accesso a una stazione ferroviaria e alle zone limitrofe. Con il primo motivo ha contestato il giudizio di pericolosità sociale, deducendo la successiva condotta irreprensibile, l'inserimento lavorativo, la disponibilità di un reddito lecito e la presenza in Italia di sorella, zii e nipoti; ha inoltre lamentato l'omessa comparazione tra pericolosità attuale e radicamento familiare e lavorativo. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità o illegittimità del provvedimento per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, sostenendo che avrebbe potuto rappresentare il mutamento delle proprie condizioni personali e lavorative. L'Amministrazione ha eccepito l'infondatezza del ricorso, depositando documentazione relativa ai precedenti penali e di polizia e riferendo che, nel corso del giudizio, una nuova istanza di permesso di soggiorno era stata dichiarata inammissibile; ha inoltre segnalato un ulteriore deferimento per furto nel 2024 e la cessazione dell'ultima attività lavorativa regolare al 30 aprile 2024.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le condanne per reati in materia di stupefacenti siano automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo l'ipotesi del fatto di lieve entità previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, nella quale occorre una valutazione concreta della pericolosità sociale, e salvo il caso dello straniero che abbia esercitato il ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto, nel quale è necessaria una comparazione tra sicurezza pubblica e tutela dei rapporti familiari. Nel caso concreto la condanna non riguardava l'ipotesi di lieve entità e il ricorrente non aveva esercitato il ricongiungimento né risultava familiare ricongiunto. Il Questore, comunque, non aveva considerato la condanna come ostativa in modo isolato, ma aveva formulato un giudizio complessivo di pericolosità sociale sulla base della condanna e degli ulteriori precedenti di polizia, giudizio ulteriormente corroborato dal deferimento intervenuto nel corso del processo. I legami con sorella, zii e nipoti non sono stati ritenuti rilevanti ai fini della specifica comparazione prevista dalla disciplina, riferita ai familiari per i quali è possibile il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 286/1998. La censura relativa all'omessa comunicazione di avvio è stata respinta perché l'irreperibilità del destinatario la giustificava e, comunque, il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, sicché l'omissione non incideva sulla legittimità dell'atto. Le spese della fase di merito sono state compensate, restando ferme quelle della fase cautelare già liquidate in 500 euro a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Le condanne per determinati reati, tra cui quelli in materia di stupefacenti, costituiscono causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo quanto ritenuto applicabile dal giudice nel caso concreto.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È stato applicato quale fondamento del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e del giudizio sulla posizione dello straniero.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi del fatto di lieve entità costituisce un'eccezione all'automatismo ostativo e impone una valutazione concreta della pericolosità sociale; tale ipotesi non ricorreva nel caso esaminato.

  • art. 29 d.lgs. 286/1998

    Rilevano, ai fini della tutela dei rapporti familiari connessa al ricongiungimento, il coniuge, i figli a carico e i genitori a carico; i rapporti con sorella, zii e nipoti non sono stati ritenuti sufficienti.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non ha determinato l'illegittimità del diniego, essendo giustificata dall'irreperibilità del destinatario e comunque non potendo l'atto avere contenuto diverso.

Massime di principio

  • Le condanne irrevocabili per reati in materia di stupefacenti, salvo l'ipotesi del fatto di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e salvo il regime speciale connesso al ricongiungimento familiare, costituiscono causa automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
  • Quando non opera l'automatismo ostativo, l'amministrazione deve valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero; tale valutazione può fondarsi complessivamente su condanne penali, precedenti di polizia e ulteriori condotte rilevanti.
  • La comparazione tra sicurezza pubblica e tutela dei rapporti familiari prevista dalla disciplina dell'immigrazione riguarda i rapporti familiari rilevanti ai fini del ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 286/1998; la presenza in Italia di sorelle, zii o nipoti non impone, di per sé, tale comparazione.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità del provvedimento quando sia giustificata dall'irreperibilità del destinatario e risulti comunque che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliLegami familiari e radicamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidantiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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