Sentenza n. 195/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2260 del 04/01/2024, con il quale il Dirigente del Settore Sviluppo Economico – Servizio Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Pescara ha disposto il diniego dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura Sanitaria, art. 3 L.R. 32/2007 testo vigente; della determinazione DPF018/87 del 15/12/2023, con la quale la Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità ha comunicato al Comune di Pescara il proprio parere di diniego di compatibilità programmatoria nei confronti della richiesta avanzata dalla Fisio Pineta S.r.l. avente ad oggetto la realizzazione di una struttura per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali di medicina di riabilitazione nel Comune di Pescara.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria e parere regionale negativo di compatibilità programmatoria
Esito
Favorevole al resistente (regione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva presentato istanza ai sensi dell'art. 3 della L.R. Abruzzo n. 32/2007 per realizzare a Pescara un ambulatorio destinato a prestazioni di riabilitazione e fisiokinesiterapia. Dopo il parere favorevole della ASL, la Regione aveva espresso parere negativo di compatibilità programmatoria, ritenendo esaurito l'unico punto erogativo di medicina fisica e riabilitativa FKT previsto per il distretto di Pescara, già attribuito a una società controinteressata. Il Comune aveva quindi negato l'autorizzazione. La ricorrente deduceva l'invalidità derivata degli atti impugnati, sostenendo che l'autorizzazione rilasciata alla controinteressata per la sola fisioterapia fosse illegittima perché il punto FKT avrebbe dovuto comprendere necessariamente anche l'attività di riabilitazione, con realizzazione di una palestra riabilitativa. Deduceva violazione degli artt. 3 e 4 della L.R. Abruzzo n. 32/2007, violazione della DGR n. 110 del 3 marzo 2023 sul fabbisogno regionale, travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta e difetto di istruttoria, richiamando i vizi dedotti in un separato ricorso contro gli atti favorevoli alla controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il presupposto interpretativo della ricorrente secondo cui il raggruppamento di branche denominato "Medicina Fisica e Riabilitativa FKT" comprendesse necessariamente sia fisioterapia sia riabilitazione. Dalle Tabelle 4 e 5 dell'allegato alla DGR n. 110 del 3 marzo 2023 risulta invece che tale raggruppamento comprende la sola prestazione specialistica ambulatoriale di "9. Fisioterapia" e non anche la riabilitazione. Pertanto il parere regionale rilasciato alla controinteressata ha correttamente inciso sull'unico punto programmato per le prestazioni di fisioterapia nel distretto di Pescara, esaurendo il contingente disponibile. Il diniego comunale e il parere regionale negativo, fondati sulla saturazione del fabbisogno, sono stati quindi ritenuti immuni dalla censura di invalidità derivata. Le spese sono state compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 3 L.R. Abruzzo 32/2007
Disciplina l'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie; la ricorrente vi aveva fondato la propria richiesta autorizzativa.
art. 4 L.R. Abruzzo 32/2007
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della contestata autorizzazione e del diniego.
DGR Abruzzo 110 del 3 marzo 2023
Approva il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024. Secondo il TAR, le Tabelle 4 e 5 qualificano il raggruppamento "Medicina Fisica e Riabilitativa FKT" come comprendente la sola prestazione di fisioterapia, non anche la riabilitazione.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiama l'art. 92 c.p.c. quale base per la compensazione delle spese di giudizio.
art. 92 c.p.c.
Applicato per compensare integralmente le spese in considerazione delle peculiarità del caso.
Massime di principio
- Nell'interpretare un piano regionale di fabbisogno sanitario, la portata del contingente programmato deve essere ricavata dalle specifiche tabelle e classificazioni contenute nell'atto di programmazione, senza estenderla a prestazioni ulteriori non espressamente ricomprese.
- Quando il piano regionale programma un unico punto erogativo per un determinato raggruppamento di prestazioni e tale contingente è già stato legittimamente assegnato, la successiva istanza autorizzativa può essere respinta per incompatibilità programmatoria e saturazione del fabbisogno.
- Non è configurabile l'invalidità derivata del diniego autorizzativo quando gli atti presupposti favorevoli a un altro operatore risultano coerenti con la corretta interpretazione del piano regionale di fabbisogno.
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