Cassazione Penale, Sentenza n. 40487/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (capo C) censurando: (1) errata applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 l.f., poiché i comportamenti a lui ascritti non avrebbero avuto reale capacità di incidere sulla garanzia patrimoniale, considerata già compromessa da precedenti amministratori/azionisti (in particolare Zavatti); manca inoltre la prova del valore reale dei beni sottratti; (2) vizio di motivazione e contraddittorietà per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato la relazione ex art. 33 l.f. del curatore che indicava la possibile anteriorità delle distrazioni o l'assenza storico-reale dei beni indicati in contabilità, rendendo incerta la sussistenza della disponibilità dei beni al momento dell'ingresso in carica del Cesa, e per non aver approfondito la natura distrattiva delle vendite (evidenziando solo questioni di valore).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha rilevato una carenza motivazionale riguardo all'accertamento della previa disponibilità dei beni ritenuti distratti e alla valutazione dell'attendibilità della contabilità richiamata (relazione ex art. 33 l.f.). Ha inoltre evidenziato che la qualificazione come distrattiva di presunte cessioni richiede l'indagine su elementi come il concreto pagamento del prezzo e la sussistenza di elementi che dimostrino fittizietà. Poiché tali aspetti non sono stati adeguatamente valutati e motivati, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. Sentenza emessa il 9/12/2025.
Norme richiamate
legge fallimentare - art. 216, comma 1, n. 1
La norma punisce la distrazione di beni che incidono sulla garanzia patrimoniale del fallimento; la Corte richiede prova dell'effettiva disponibilità dei beni nel patrimonio della società al tempo dell'operato dell'imputato, e non accetta che tale prova si fondi esclusivamente sulla mera iscrizione contabile se essa è contestata.
legge fallimentare - art. 33 (relazione del curatore)
La relazione ex art. 33 può evidenziare dubbi sull'esistenza o sulla distrazione anteriore dei beni; tale documentazione, se indica che i beni potevano non esistere o essere stati distratti in epoca anteriore, impone ai giudici di merito di motivare in modo approfondito sull'effettiva disponibilità dei beni al momento dell'assunzione di carica dell'imputato.
codice civile - art. 2710
La presunzione di attendibilità delle scritture contabili prevista dall'art. 2710 c.c. non può automaticamente supplire all'accertamento della disponibilità dei beni; la Cassazione afferma che quando le scritture sono contestate occorre valutarne la intrinseca attendibilità e non applicare meccanicamente la presunzione.
codice di procedura penale - art. 192
La valutazione delle risultanze spettanti al fallito o alla documentazione contabile deve essere effettuata con scrutinio motivato secondo i consueti parametri di valutazione della prova; il giudice deve fornire congrua motivazione quando ritiene attendibili o inattendibili tali risultanze.
codice di procedura penale - art. 611 e d.lgs. 10/10/2022 n. 150
Rilevazione procedurale: il ricorso è stato trattato secondo le modifiche procedurali che consentono la trattazione scritta senza richiesta di trattazione orale; la Corte ha deciso sulla base degli atti scritti.
Massime di principio
- Per integrare il reato di bancarotta per distrazione è necessario accertare che i beni non rinvenuti esistessero e fossero nella disponibilità della società al momento rilevante: le mere iscrizioni contabili, se contestate, non sono sufficienti.
- Quando la contabilità è messa in dubbio, il giudice deve valutare l'intrinseca attendibilità delle scritture alla luce della documentazione reperibile e delle prove concretamente esperibili e motivare compiutamente le ragioni della valutazione.
- L'onere per l'amministratore di indicare la sorte dei beni non rinvenuti sussiste solo dopo che sia stato provato che i beni esistevano e erano nella disponibilità della società; non può supplire all'assenza di prova circa l'esistenza del bene.
- Per qualificare una cessione come 'distrattiva' o 'fittizia' occorrono indici specifici, come l'assenza del pagamento del prezzo o l'utilizzo di crediti inesistenti; la sola incongruità del prezzo non è sufficiente se il corrispettivo è effettivamente stato pagato.
- In presenza di elementi che suggeriscono una possibile anteriorità delle distrazioni (es. attività di precedenti amministratori emerse nella relazione del curatore), il giudice d'appello deve affrontare e risolvere esplicitamente tali contraddizioni prima di confermare la responsabilità penale del successivo amministratore.
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