Cassazione Civile, Ordinanza n. 19477/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia origina da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1979 per un appartamento, con prezzo da corrispondere in parte in acconti e in parte tramite accollo di mutuo o pagamento in contanti. La promissaria acquirente, dopo aver versato acconti, chiese anni dopo l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento dell'immobile, mentre gli eredi del promittente venditore resistettero e proposero domanda riconvenzionale per il residuo prezzo. Nel successivo giudizio promosso dagli eredi, essi chiesero la risoluzione del preliminare per inadempimento della controparte, il rilascio dell'immobile e somme per l'uso del bene, oltre a spese e risarcimento; la convenuta oppose la prescrizione e reiterò la domanda ex art. 2932 c.c. I ricorrenti per cassazione dedussero, con il primo motivo, violazione degli artt. 2943 e 2945 c.c., sostenendo che il termine di prescrizione dell'azione di risoluzione fosse rimasto interrotto dal giudizio iniziato nel 1983 sino alla sentenza del 1997, sicché la nuova domanda del 2006 non era prescritta. Con il secondo motivo censurarono la condanna alle spese, lamentando difetto di motivazione e violazione del principio di soccombenza, poiché il tribunale aveva compensato le spese e la Corte d'appello le aveva poste integralmente a loro carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel precedente giudizio non era stata proposta domanda di risoluzione del contratto, ma solo una domanda di adempimento/pagamento del residuo prezzo, e l'effetto interruttivo della prescrizione per l'azione di risoluzione deriva soltanto dalla proposizione di quella specifica domanda; ha inoltre escluso che la domanda riconvenzionale potesse produrre un effetto interruttivo permanente, poiché era stata poi rinunciata nel grado di appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la regola della soccombenza non richiede una motivazione specifica e che, ai fini delle spese, conta l'esito finale della lite: gli odierni ricorrenti erano risultati prevalentemente soccombenti, essendo stata accolta la domanda ex art. 2932 c.c. proposta nei loro confronti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
L'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto è stata riconosciuta come domanda accoglibile, subordinandola al pagamento del residuo prezzo.
art. 2943 c.c.
L'interruzione della prescrizione si verifica con la proposizione della domanda giudiziale, ma solo se la domanda riguarda proprio il diritto azionato.
art. 2945 c.c.
L'effetto interruttivo permanente non opera quando la domanda non è stata proposta oppure è stata rinunciata; la Corte richiama per analogia il principio sull'estinzione del processo e sulla rinuncia alla domanda.
art. 346 c.p.c.
La domanda non riproposta in appello deve intendersi rinunciata.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, valutata con riferimento all'esito finale della lite.
art. 380bis.1 c.p.c.
La memoria depositata oltre il termine previsto è inammissibile.
art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Il primo motivo è stato qualificato come censura per violazione di legge.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'effetto interruttivo della prescrizione, in materia di azioni costitutive o di esercizio di diritti potestativi, si produce solo con la proposizione della domanda giudiziale che abbia ad oggetto quel medesimo diritto; una diversa domanda proposta nel precedente giudizio non interrompe la prescrizione del diritto successivamente azionato.
- Se una domanda è stata rinunciata o non coltivata fino a una decisione che non accerta in modo stabile il diritto fatto valere, non si verifica un effetto interruttivo permanente della prescrizione per il periodo successivo alla rinuncia o alla cessazione del processo.
- Ai fini della regolazione delle spese processuali, la soccombenza va valutata con riferimento all'esito finale della lite e non frazionando il giudizio in singole fasi; la parte complessivamente soccombente può essere condannata alle spese anche se abbia conseguito esiti parziali intermedi.
- La censura per vizio di motivazione sulle spese non può tradursi in una mera richiesta di diversa valutazione discrezionale del giudice di merito quando questi abbia applicato la regola della soccombenza.
- La compensazione delle spese richiede una specifica giustificazione, mentre l'applicazione della soccombenza non necessita di autonoma motivazione dettagliata.
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