Cassazione Civile, Ordinanza n. 14135/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta di alcuni dirigenti medici di ottenere il riconoscimento di una diversa e più favorevole graduazione delle funzioni/incarichi professionali nell'ambito dell'azienda sanitaria, con conseguente attribuzione di una pesatura pari a quella riconosciuta ad altri colleghi ritenuti comparabili e con corresponsione delle differenze di trattamento economico di posizione; altri dirigenti hanno chiesto il riconoscimento di un incarico di alta professionalità sin dal 1 gennaio 1998 e il pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno. In primo e secondo grado le domande sono state rigettate perché non risultava provata l'effettiva identità delle mansioni e delle funzioni dedotte né l'attribuzione formale o l'esercizio delle mansioni che avrebbero giustificato la pesatura invocata. In cassazione il primo gruppo di ricorrenti ha denunciato: violazione degli artt. 115 e 416 c.p.c. per mancata considerazione di fatti non contestati; violazione dell'art. 24 Cost., del principio di vicinanza della prova, dell'art. 40 d.lgs. n. 198 del 2006 e dell'art. 1218 c.c.; il secondo gruppo ha dedotto, con nove motivi, violazione degli artt. 112, 115, 116, 416, 183 e 437 c.p.c., degli artt. 1218 e 2697 c.c., di norme del pubblico impiego contrattualizzato e del CCNL, nonché omessa o insufficiente motivazione, sostenendo in sintesi che i giudici di merito avrebbero trascurato documenti interni dell'azienda, avrebbero dovuto riconoscere la non contestazione, avrebbero errato nel ritenere non provate le mansioni svolte e avrebbero omesso di considerare il preteso inadempimento dell'azienda nel non revisionare la graduazione delle funzioni e nel non eseguire una selezione imparziale degli incarichi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto, in sostanza, che tutte le censure mirassero a una rivalutazione del merito e del compendio istruttorio, non consentita in sede di legittimità, e che le doglianze fossero anche genericamente formulate e prive della necessaria specificità e decisività. In particolare, ha confermato il rilievo dei giudici di merito secondo cui non era stata provata l'identità delle mansioni svolte dai ricorrenti né la base fattuale per invocare la pesatura richiesta; le note prodotte non erano state trascritte in modo adeguato e comunque non dimostravano l'attribuzione formale o l'effettivo esercizio delle mansioni dedotte. Le spese sono state poste solidalmente a carico di tutti i ricorrenti, principali e incidentali, con ulteriore attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la mancata considerazione di fatti non contestati; la Corte esclude la violazione perché la non contestazione non operava in presenza di allegazioni generiche e perché le doglianze tendevano a rivalutare il merito.
art. 416 c.p.c.
invocato sul tema della contestazione nel rito del lavoro; la Corte rileva che, data la genericità delle allegazioni, non sorgeva un onere di contestazione specifica a carico della controparte.
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e alla prova; la Corte non ravvisa violazioni, osservando che le censure si risolvono in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
art. 40 d.lgs. n. 198 del 2006
menzionato dai ricorrenti, ma la Corte osserva che non risulta fosse stata prospettata in causa l'esistenza di una fattispecie riconducibile a tale norma.
art. 1218 c.c.
richiamato per sostenere l'inadempimento dell'azienda; la Corte dichiara inammissibili le censure perché non era stata fornita prova dei presupposti fattuali dell'inadempimento allegato.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché i giudici di merito avevano deciso sulla domanda nei suoi presupposti essenziali, evidenziando il difetto di prova.
art. 116 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la doglianza mira a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, inammissibile in cassazione.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte conferma che gravava sui ricorrenti la prova dell'effettivo svolgimento delle mansioni e dell'identità con quelle poste a base della pretesa retributiva.
art. 183 c.p.c.
richiamato in relazione alla pretesa mutatio libelli; la Corte dichiara il motivo inammissibile per difetto di interesse e per genericità.
art. 437 c.p.c.
richiamato sul tema della novità delle domande/eccezioni in appello; la Corte non affronta nel merito la questione per inammissibilità del motivo.
art. 91 c.p.c.
applicato per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti sulle spese; la Corte non accoglie la censura, ritenendo corretta la liquidazione secondo soccombenza.
art. 97, comma 1, c.p.c.
richiamato per porre le spese a carico solidale dei ricorrenti in ragione della comunanza di interessi e difese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per attestare i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992
citato dai ricorrenti come base normativa per la graduazione delle funzioni e per censurare l'operato dell'azienda; la Corte reputa le doglianze generiche e comunque non decisive per difetto di prova.
art. 19 d.l. n. 29 del 1953
richiamato dai ricorrenti quale norma violata nella gestione degli incarichi; la Corte considera la censura generica e priva di incidenza decisiva.
artt. 1175 e 1375 c.c.
invocati dai ricorrenti per sostenere un inadempimento ai principi di correttezza e buona fede; la Corte non esamina il profilo nel merito perché la domanda difetta di prova sui fatti costitutivi.
artt. 2, 3 e 36 Cost.
richiamati dai ricorrenti a sostegno della pretesa di parità di trattamento e adeguatezza della retribuzione; la Corte non ravvisa violazioni autonome, poiché manca la prova dei presupposti fattuali della domanda.
art. 97 Cost.
richiamato in relazione a imparzialità e buon andamento nella selezione degli incarichi; la Corte ritiene la censura generica e non decisiva.
art. 7 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato insieme all'art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001; la Corte non accoglie la doglianza per mancanza di prova e genericità.
art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dai ricorrenti per la disciplina del trattamento economico; la Corte non vi ravvisa violazione autonomamente rilevante nel caso concreto.
art. 28 CCNL del 12 settembre 1996
invocato dai ricorrenti a sostegno della necessità di criteri oggettivi e predeterminati; la Corte respinge la censura perché manca la prova delle mansioni e del diritto alla pesatura richiesta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: le censure che mirano a sostituire la lettura del fatto compiuta dal giudice di merito sono inammissibili.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto ad allegazioni specifiche e circostanziate; ove la deduzione di fatto sia generica, non può pretendersi una contestazione puntuale della controparte.
- Chi agisce per il riconoscimento di un diverso inquadramento, di un incarico o di una più favorevole pesatura delle funzioni deve provare i fatti costitutivi della pretesa, in particolare l'effettivo svolgimento delle mansioni dedotte e la loro comparabilità con quelle poste a base del trattamento invocato.
- Documenti o note interne richiamati a sostegno della domanda devono essere trascritti e illustrati in modo specifico nel ricorso per cassazione e, comunque, devono avere effettiva decisività; se non dimostrano l'attribuzione formale o l'esercizio concreto delle mansioni, non fondano il vizio denunciato.
- Le doglianze di omessa pronuncia, violazione delle norme sulla prova o violazione del principio di correttezza e buona fede non possono essere accolte se, nella sostanza, presuppongono un accertamento di fatto già escluso dai giudici di merito per difetto di prova.
- La censura sulla regolazione delle spese è infondata quando la corte di merito abbia applicato il criterio generale della soccombenza.
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