Cassazione Penale, Sentenza n. 11253/2022 del 28/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava un errore di fatto nella valutazione delle captazioni ambientali: 1) la Corte di appello (e secondo il ricorrente anche la Corte di cassazione) avrebbe travisato le conversazioni, ritenendo che la desistenza fosse determinata dal mancato uscire della vittima, quando invece dalle intercettazioni emergerebbe che i complici erano pronti a usare violenza e che si erano già allontanati; tale errore, secondo il ricorrente, avrebbe inciso sull'esclusione della desistenza volontaria, sul riconoscimento del reato impossibile e sul momento dell'impossessamento; 2) quanto alla conversazione del 9/4/2018, la Corte di cassazione avrebbe errato nel ritenere che il ricorrente non fosse presente al colloquio e che quindi non fosse consapevole della detenzione dell'arma, laddove il verbale difensivo attesterebbe la sua vicinanza e quindi la sua consapevolezza.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ricordato che il rimedio ex art. 625-bis cod. proc. pen. è volto a correggere omissioni o errori materiali o di fatto identificabili e non il travisamento o la valutazione probatoria: la divergenza sull'interpretazione delle intercettazioni costituisce valutazione del giudice e non errore materiale rimediabile con il ricorso straordinario. Anche assumendo un'errata lettura del significato delle captazioni, si tratta di valutazione opinabile degli atti probatori e quindi non sindacabile col rimedio. Perciò il ricorso è stato respinto de plano; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio straordinario per errore materiale o di fatto è ammesso solo per errori individuabili come omissioni o inesattezze fattuali non riconducibili a valutazioni di merito; non è idoneo a correggere il travisamento probatorio o errori di giudizio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti alla proposizione del ricorso
Limita l'azione difensiva nei termini in cui il ricorrente può proporre motivi nuovi rispetto al giudicato, rilevante per i limiti formali del ricorso straordinario.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018
Conferma il principio che il ricorso straordinario può riguardare l'omessa considerazione di una prova esistente ma non il travisamento della stessa.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015 (Moroni)
Stabilisce che l'errore rimediabile con il ricorso straordinario non comprende errori di valutazione non identificabili come semplice errore percettivo.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)
Ulteriore conferma del principio di distinzione tra errore materiale/fattuale e errore di giudizio; quest'ultimo non è sindacabile con il rimedio straordinario.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 36663 del 21/07/2016 (Iannini)
Ribadisce i criteri per l'ammissibilità del ricorso straordinario e la esclusione delle valutazioni probatorie opinabili.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è ammissibile solo per errori oggettivi, individuabili e non connessi a valutazioni del merito; le contestazioni sull'interpretazione delle prove (es. significato di intercettazioni) sono, di regola, errori di giudizio non rimediabili con questo mezzo.
- Per sperare nell'ammissibilità è necessario dimostrare un omissione o un errore di trascrizione/rilevazione incontrovertibile o la esistenza di una prova oggettiva non considerata; affermazioni che implichino una diversa lettura o una diversa valutazione delle stesse prove saranno respinte.
- Nei ricorsi che riguardano intercettazioni, occorre distinguere tra fatti oggettivamente accertabili (presenza fisica, trascrizione testuale) e interpretazioni del contenuto; solo i primi possono costituire oggetto efficace del rimedio straordinario.
- Chi propone un ricorso di questo tipo deve prevedere il rischio di condanna alle spese e, come nella fattispecie, all'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile o infondato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11031/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11032/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11038/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11040/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11042/2022 del 28/03/2022
- Sentenza penale · 28 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 11044/2022 del 28/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →