Ordinanza n. 250/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti attuativi e presupposti del piano di vaccinazione ufficiale obbligatoria contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini, inclusi le comunicazioni di vaccinazione, il verbale di rifiuto della profilassi, il decreto assessoriale regionale e l'autorizzazione ministeriale all'introduzione del vaccino
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le note dell'ASL che gli comunicavano la data di esecuzione della vaccinazione obbligatoria e il successivo rinvio dell'accesso, nonché il verbale che qualificava la sua condotta come rifiuto della profilassi vaccinale obbligatoria e prospettava l'applicazione di sanzioni. Ha inoltre censurato il decreto dell'Assessore regionale della Sanità relativo al piano di vaccinazione obbligatoria contro la dermatite nodulare contagiosa, nella parte in cui imponeva l'impiego del vaccino veterinario BOVIVAX LSD-N senza prevedere la previa disponibilità della documentazione tecnica di prodotto in lingua italiana e nella parte in cui non disciplinava adeguati protocolli diagnostici per distinguere il ceppo vaccinale da quello selvaggio, né escludeva la qualificazione automatica come focolaio dei casi di reazione avversa o manifestazione clinica riconducibili alla vaccinazione. È stata altresì impugnata la nota ministeriale che autorizzava l'introduzione del vaccino dalla Bulgaria, per non averla subordinata alla previa disponibilità della documentazione in lingua italiana. Con il medesimo ricorso il ricorrente ha agito anche contro il silenzio dell'ASL su un'istanza di accesso documentale, ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR adito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., poiché la nota ministeriale impugnata produceva effetti limitati all'ambito regionale. In sede cautelare ha tuttavia escluso il fumus boni iuris. Da un lato, ha rilevato che le comunicazioni dell'ASL e il verbale impugnato apparivano privi di autonoma lesività. Dall'altro, ha ritenuto prima facie infondati i vizi rivolti contro il decreto assessoriale e la nota ministeriale. Il potere di imporre la vaccinazione obbligatoria anche in una zona non qualificata come focolaio è stato ricondotto al Regolamento delegato (UE) 2023/361 e al d.lgs. 136/2022. Il vaccino risultava autorizzato all'immissione in commercio dall'autorità nazionale competente e autorizzato, per l'attuazione del piano regionale, con provvedimento ministeriale adottato in ragione dell'indisponibilità in Italia di vaccini veterinari autorizzati per la profilassi della malattia, ai sensi dell'art. 116 del Regolamento (UE) 2019/6. Il giudice ha inoltre considerato sufficiente, ai fini della conoscibilità delle informazioni e degli obblighi di farmacovigilanza, la disponibilità di un bugiardino tradotto in lingua italiana, senza necessità di asseverazione. Ha escluso che una specifica dicitura relativa all'uso del vaccino prima o dopo altro medicinale fosse frutto di manipolazione. Ha ritenuto proporzionata la vaccinazione di massa anche in zona non focolaio, in ragione della pressoché assenza di controindicazioni e della limitata natura degli effetti avversi indicati nel bugiardino. Infine, ha valorizzato la metodica predisposta dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, idonea a distinguere, negli animali vaccinati con sintomatologia compatibile, le reazioni avverse dalla reale infezione. La domanda cautelare è stata respinta e le spese della fase sono state compensate. L'ordinanza non definisce nel merito né la domanda di annullamento né quella proposta contro il silenzio sull'accesso.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha escluso i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.
art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
La competenza territoriale è stata individuata nel TAR adito perché l'atto ministeriale produce effetti limitati all'ambito regionale.
art. 116 c.p.a.
È stato invocato dal ricorrente per agire contro il silenzio dell'ASL sull'istanza di accesso documentale; la presente ordinanza non definisce tale domanda.
Regolamento delegato (UE) 2023/361
Costituisce, insieme al d.lgs. 136/2022, il fondamento normativo ritenuto prima facie idoneo a consentire l'imposizione della vaccinazione obbligatoria anche in zona non focolaio.
d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136
È indicato quale ulteriore base normativa nazionale del potere di imporre l'obbligo vaccinale contro la dermatite nodulare contagiosa anche al di fuori di una zona focolaio.
art. 116 Regolamento (UE) 2019/6
È stato richiamato quale presupposto per l'autorizzazione all'impiego del vaccino, in considerazione dell'indisponibilità in Italia di vaccini veterinari autorizzati per la profilassi della malattia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, gli atti meramente comunicativi o ricognitivi privi di autonoma lesività non possono fondare, di regola, la sospensione dell'azione amministrativa, quando l'effetto lesivo derivi eventualmente da un distinto atto presupposto o da un successivo provvedimento applicativo.
- La competenza territoriale del TAR può radicarsi nel luogo in cui si producono gli effetti limitati territorialmente di un atto ministeriale, anche se l'atto proviene da un'amministrazione statale centrale.
- Il potere di imporre una profilassi vaccinale veterinaria obbligatoria anche in aree non coincidenti con un focolaio può trovare fondamento nella disciplina europea e nazionale di contrasto alle malattie animali, qualora l'intervento sia previsto dal piano sanitario applicabile.
- Ai fini della verifica cautelare della legittimità dell'impiego di un medicinale veterinario autorizzato, la disponibilità di documentazione informativa tradotta in lingua italiana può essere ritenuta sufficiente a garantire la conoscibilità del prodotto e l'adempimento degli obblighi di farmacovigilanza, non essendo necessaria, in assenza di una specifica previsione normativa, l'asseverazione della traduzione.
- La vaccinazione di massa può superare il vaglio cautelare di proporzionalità quando l'amministrazione abbia rappresentato una situazione epidemiologica rilevante, l'assenza o la limitatezza delle controindicazioni e la disponibilità di metodiche diagnostiche capaci di distinguere gli effetti della vaccinazione dall'infezione reale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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