Sentenza del 26/11/2019 n. 30773 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva dichiarato prescritto il diritto di recuperare circa 16,86 milioni di euro di diritti doganali evasi, relativi a tabacchi lavorati esteri introdotti illegalmente in consumo dal genitore del contribuente nel 1984. Secondo l'Agenzia, il termine di prescrizione non decorreva dalla morte di S.M., avvenuta il 29 marzo 1987, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza penale conclusiva del procedimento, poiché il rapporto della Guardia di Finanza del 1 ottobre 1984 costituiva tempestiva notitia criminis e l'illecito era perseguibile penalmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della CTR. Ha stabilito che, quando il mancato pagamento dei dazi deriva da un atto perseguibile penalmente, il termine ordinario per il recupero può non applicarsi e la decorrenza deve essere collegata alla conclusione irrevocabile del procedimento penale. È irrilevante che il procedimento si sia concluso senza condanna, per morte dell'imputato, e che il recupero sia stato effettuato nei confronti dell'erede. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha quindi definito definitivamente l'obbligo di pagamento, ma ha ordinato un nuovo esame nel merito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, commi 1 e 3, Testo unico delle leggi doganali
«L'azione dello Stato per la riscossione dei diritti doganali si prescrive nel termine di cinque anni»; «qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei diritti abbia causa da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, sono divenuti irrevocabili».
Per i diritti doganali il termine ordinario era quinquennale, ma, se il mancato pagamento derivava da un reato, la decorrenza era collegata all'irrevocabilità del provvedimento penale, indipendentemente dal suo contenuto.
Regolamento CEE n. 1697/79, artt. 2 e 3
L'art. 2 prevedeva un termine triennale per il recupero a posteriori dei dazi; l'art. 3 escludeva l'applicazione del termine quando l'importo esatto non fosse stato determinabile a causa di un atto passibile di azione giudiziaria repressiva.
L'eccezione opera quando l'omesso o inesatto accertamento dei dazi dipende da un fatto perseguibile penalmente. Non è necessario che il procedimento penale si concluda con una condanna né che sia effettivamente esercitata l'azione penale.
Regolamento CE n. 2913/1992, art. 221, paragrafi 3 e 4, Codice doganale comunitario
La disciplina riproduce sostanzialmente la regola secondo cui la comunicazione dell'importo dei dazi può avvenire oltre il termine ordinario quando l'obbligazione doganale deriva da un atto perseguibile penalmente.
La normativa unionale prevale sulle regole nazionali incompatibili e consente il recupero oltre il termine ordinario quando l'accertamento sia stato ostacolato da un illecito penale.
Legge n. 428 del 1990, art. 29
Ha ridotto da cinque a tre anni il termine previsto dalla disciplina nazionale, per i diritti doganali sorti successivamente al 1 maggio 1991.
La riduzione del termine non si applica ai diritti sorti prima dell'entrata in vigore della norma; per i fatti del 1984 rilevava il termine quinquennale previgente.
D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11
Le regole unionali sul recupero a posteriori sono state ritenute applicabili anche ai termini di decadenza per la revisione dell'accertamento doganale.
Massime di principio
- Quando l'omesso pagamento di dazi o tributi doganali è collegato a un fatto astrattamente perseguibile penalmente, il termine ordinario di recupero può essere derogato.
- Ai fini della deroga è sufficiente che l'autorità disponga di una tempestiva notitia criminis, come un rapporto della Guardia di Finanza; non è indispensabile una condanna penale.
- L'esito del procedimento penale, compreso il proscioglimento o il non luogo a procedere per morte dell'imputato, non elimina necessariamente la possibilità di recuperare i dazi.
- L'identità tra autore del reato e debitore destinatario dell'ingiunzione non è decisiva: il recupero può riguardare anche un erede o altro soggetto diverso dall'autore materiale dell'illecito.
- La tempestività della notitia criminis è essenziale: deve risultare trasmessa o comunque portata all'attenzione dell'autorità competente entro il termine ordinario applicabile.
- La sentenza di cassazione con rinvio non decide definitivamente la debenza dell'importo: il giudice di rinvio deve verificare concretamente la sussistenza del debito, la corretta quantificazione e gli ulteriori presupposti del recupero.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 nov 2019Sentenza del 26/11/2019 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 26 nov 2019Sentenza del 26/11/2019 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 26 nov 2019Sentenza del 26/11/2019 n. 1388 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 26 nov 2019Sentenza del 26/11/2019 n. 6567 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 26 nov 2019Sentenza del 26/11/2019 n. 6840 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 26 nov 2019Sentenza del 26/11/2019 n. 8913 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →